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Sgravio biennale: recupero contributi

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L’INPS, con la Circolare n. 57 del 29 marzo 2016, ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo biennale riproposto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 178 e ss. della L. n. 208/2015) allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.

Come per lo scorso anno, i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dal 1° gennaio 2016, assume il seguente nuovo significatoEsonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015 (è cambiato solo il riferimento normativo).

La richiesta del C.A. 6Y andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non lo abbiano richiesto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015. Dunque, sembrerebbe che chi abbia regolarmente assunto lo scorso anno usufruendo dell’esonero triennale della L. n. 190/2014 non debba nuovamente inviare la richiesta all’INPS.

Si ricorda che per ottenere il C.A. bisogna avvalersi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale Aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale Legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

Le rammentiamo, altresì, che non esiste un termine perentorio entro il quale bisogna richiedere il codice; l’INPS infatti indica come termine generico “prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo”.

Per coloro che non hanno accesso alla funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale Aziende, dovranno inoltrare la suddetta richiesta alla casella Pec della Direzione Centrale Entrare prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo.

Compilazione flusso UniEmens

Qualora avesse regolarmente assunto dei lavoratori a tempo indeterminato, fruendo di conseguenza dell’esonero biennale di cui all’art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015, potrà recuperare i contributi versati in anticipo per i mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016, valorizzando nell’elemento “ImportoArrIncentivo” del flusso UniEmens l’importo dell’esonero contributivo.

Attenzione! La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”;
  • con il codice “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”.

Le ricordiamo, inoltre, che laddove in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L702” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Qualora, invece, dovesse restituire importi non spettanti, bisogna valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M305” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
06 Apr 2016

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