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Detrazione spese universitarie

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La Legge di Stabilità 2016 al comma 954 è intervenuta sull’art. 15 del TUIR  lettera e) prevedendo che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, sono detraibili  in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Rientrano tra le spese universitarie detraibili quelle sostenute per:

  • test di ammissione, ma solo se indispensabili per accedere ai corsi universitari (ossia per facoltà a numero chiuso): lo svolgimento della prova di preselezione, se richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’ammissione a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E del 2008). Sono invece esclusi dal beneficio fiscale i test per orientamento o per corsi di preparazione alle prove di ammissione;
  • tasse di iscrizione al corso Universitario;
  • scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento tenuti in Università o istituti pubblici o privati, anche stranieri;
  • corso di formazione avanzata;
  • corsi di dottorato e ricerca;
  • master (part time e full time, ma a patto che siano condotti da istituti universitari pubblici o privati anche stranieri assimilabili a corsi universitari o di specializzazione);
  • scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private.

 

Il Decreto

Il Decreto del Miur n°288 del 29 aprile scorso seppur con un certo ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia prevista dalla Legge n°208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), stabilisce, infatti, il limite massimo di detraibilità delle tasse e contributi di iscrizione alle Università non statali.

L’intervento del MIUR è volto a raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al D.L. 893/2014 e di prendere in considerazione per ciascuna area la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi degli iscritti all’Università statali senza tener conto delle riduzione della contribuzione determinata dalla differenti condizioni economiche degli studenti; inoltre le detrazioni spettanti per gli studenti che frequentano le Università non statali devono in ogni caso essere comparabili con le detrazioni spettanti agli studenti delle università statali aventi sede nella medesima area geografica.

Proprio questo ultimo principio trova espressa indicazione analizzando ad esempio la misura massima prevista per detrazione in riferimento ai corsi universitari di istruzione dell’area sanitaria, l’importo massimo su cui determinare la detrazione, nei limiti dell’onere effettivamente sostenuto dallo studente, è pari a 2.600 euro per le università con sede in regioni del Nord, 2.200 euro per il Centro e 1.600 euro per il Sud e le isole.

Per i corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello delle diverse aree disciplinari, l’importo massimo su cui determinare la detrazione, nei limiti dell’onere effettivamente sostenuto dallo studente, è pari a 3.700 euro per le università con sede in regioni del Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud e le isole.

Il massimo di spesa detraibile indicato nell’allegato al Decreto, deve essere in ogni caso aumentato dell’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della Legge 549/1995).

Gli importi di cui sopra e riportati nell’allegato al decreto saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito decreto del MIUR.

 

17 Mag 2016

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