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Donne vittime di violenze di genere: richiesta congedo

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Il D.Lgs. n. 80/2015 all’art. 24 ha concesso alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, la possibilità di avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Nota bene – Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; successivamente, in forza del D.Lgs. n. 148/2015 la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti.

 

Campo di applicazione

È nostra cura informarLa che il congedo indennizzato può essere richiesto esclusivamente dalle lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, a condizione che:

  • risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
  • siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5- bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

 

In caso di soddisfazione congiunta dei predetti requisiti:

  • il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro;
  • il congedo è fruibile entro l’arco temporale di 3 anni, decorrenti, in mancanza di precisa indicazione legislativo, dalla data di inizio del percorso di protezione.

Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

 

Modalità di fruizione

Teniamo ad informarLa che il congedo in trattazione può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, la modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

 

Dunque:

  • in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
  • se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. È bene tenere presente che in caso di fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo in base al predetto criterio.

 

Misura del congedo

Per le giornate di congedo per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

In assenza di specifiche indicazioni di legge, per “ultima retribuzione” si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse e continuative del trattamento.

 

Modalità di pagamento

Anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).

Adempimenti della lavoratrice

Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge su descritti, è tenuta ad osservare alcuni adempimenti di seguito elencati:

  1. preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
  2. indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  3. consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Oltre agli adempimenti appena illustrati, la lavoratrice è tenuta anche a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione); ciò al fine di consentire all’Istituto Previdenziale di effettuare le verifiche di routine.

 

Non bisogna dimenticare che queste ultime, qualora già fruiscono di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

Come presentare la domanda?

L’istanza è presentata in modalità cartacea utilizzando il “Modello SR165”, indicando il periodo di congedo richiesto. Se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa.

17 Mag 2016

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