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IMU e TASI: la responsabilità delle parti nel versamento

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Tra pochi giorni, esattamente il 16 giugno, scade il termine per eseguire il versamento dell’acconto IMU e TASI dovute per il 2016.

È opportuno ricordare chi sono i soggetti passivi dei due tributi. In particolare, sono soggetti passivi IMU: il proprietario; il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.); l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale; il locatario in caso di beni ceduti in leasing; il concessionario in caso di beni demaniali.

In merito alla TASI, sono soggetti passivi: il possessore (inteso come proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento); il detentore materiale dell’immobile (occupante); il locatario in caso di beni ceduti in leasing; il concessionario in caso di beni demaniali. Dunque, come si può notare, a differenza dell’IMU, nella TASI è soggetto passivo anche il detentore ossia inquilino, comodatario, ecc. Ad ogni modo, sia l’IMU sia la TASI sono tributi dovuti in base alla percentuale di possesso (inteso sempre come proprietà o titolarità di altro diritto reale di godimento) da parte dei soggetti passivi.

Con riferimento alla TASI, la quota a carico del proprietario e quella a carico dell’occupante è fissata dalla delibera comunale, ma il comune nel determinarla può agire all’interno di una certa fascia percentuale. Mettendoci dal lato dell’occupante, questi può fissare una percentuale TASI a carico dell’occupante nella misura compresa tra il 10% ed il 30%. Se nulla fissa la delibera tale misura è da intendersi nel 10% e la restante misura è dovuta dal possessore. Mettendoci dal lato di quest’ultimo, il comune può, dunque, fissare una misura TASI a suo carico compresa tra il 70% e 90%. Se nulla fissa la delibera tale quota è da intendersi nel 90% (il restante 10% è carico dell’occupante).

La ripartizione tra occupante e possessore non si applica qualora l’occupante sia anche possessore. Si pensi, ad esempio, al caso di un immobile in comproprietà tra padre e figlio con il padre che cede in comodato al figlio la sua quota di proprietà. Inoltre, è opportuno ricordare che l’occupante non è tenuto a versare la sua quota TASI qualora egli abbia detenuto l’immobile per meno di 6 mesi nel periodo di riferimento (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).

Riguardo alla TASI in caso di concessioni demaniali, in assenza di interpretazioni più autorevoli o di giurisprudenza, i soggetti passivi sono l’Ente possessore e il concessionario (in quanto detentore ai sensi dell’art. 1, comma 671 Legge n. 147/2013).

 Se la concessione è stata data con titolo a edificare, il concessionario diventa l’unico soggetto passivo TASI.

 Sono esentati dalla TASI esclusivamente le aree e gli immobili demaniali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (cfr DL 16/2014).

IMU e TASI
Soggetti passivi IMU Soggetti passivi TASI
  • Proprietario;
  • titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.);
  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
  • il locatario in caso di beni ceduti in leasing;
  • il concessionario in caso di beni demaniali.
  • Il possessore (inteso come proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento);
  • il detentore materiale dell’immobile (occupante);
  • esclusivamente il locatario in caso di leasing;
  • il concessionario in caso di beni demaniali.

 

La responsabilità in ambito IMU

Come anticipato, l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale di possesso dell’immobile. Quindi, ad esempio, in caso di immobile in comproprietà al 50% tra due fratelli, ognuno è soggetto passivo (e quindi obbligato) IMU nella misura del 50% dell’importo complessivamente calcolato. Così, come ad esempio, in caso di immobile su cui è costituito il 50% di usufrutto in favore della madre ed il 50% di usufrutto in favore del padre, entrambi dovranno versare l’IMU in base allo predetta percentuale (il figlio nudo proprietario non è obbligato IMU, poiché questi non è soggetto passivo).

Secondo la disciplina IMU ciascun comproprietario (o meglio ciascun soggetto passivo coinvolto) è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria. Così, ad esempio, in caso di immobile in comproprietà tra i due coniugi o tra due fratelli, ciascuno non risponde dell’omesso o insufficiente versamento dell’IMU dovuta dall’altro comproprietario. Il comune di ubicazione dell’immobile per il recupero dell’importo omesso può rivolgersi esclusivamente al comproprietario responsabile della violazione e non anche all’altro.

In ambito IMU il legislatore non prevede in alcun caso di responsabilità solidale.

 

Responsabilità in ambito IMU
Ipotesi Responsabilità
Comproprietà Responsabilità autonoma tra i diversi comproprietari.
Ex casa coniugale È responsabile il coniuge assegnatario. È questi l’unico soggetto passivo del tributo.
Diritto reale di godimento È responsabile il soggetto che gode del diritto (ad esempio in caso di usufrutto il responsabile IMU è questi e non anche il nudo proprietario).
Coniuge superstite Sulla casa familiare, il coniuge rimasto in vita conserva il diritto di abitazione. Pertanto è questi l’unico obbligato ai fini IMU sul predetto immobile (gli altri eredi non sono soggetti passivi IMU).
Leasing Risponde dell’IMU il locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Comodato Il comodatario non è soggetto passivo IMU. L’unico obbligato ai fini IMU resta il comodante.
Locazione Il locatario non è soggetto passivo IMU. L’unico obbligato ai fini IMU resta il locatore.
Immobili ereditati (esclusa l’abitazione familiare su cui il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione). Ciascun erede risponde per la quota ricevuta in eredità e senza obbligazione solidale tra di loro.
Concessioni di beni demaniali Il concessionario è l’unico soggetto passivo IMU per tutta la durata della concessione.

 

La responsabilità in ambito TASI

Per la TASI, date le sue intrinseche caratteristiche (soggetto passivo è anche il detentore materiale dell’immobile), si pone il problema di definire quale sia la responsabilità:

  • tra i comproprietari;
  • tra proprietario ed occupante;
  • tra gli stessi coinquilini.

A differenza dell’IMU, nella TASI prevale la responsabilità solidale (il comune, per il recupero delle somme dovute, potrà rivolgersi indifferentemente a tutti i responsabili in solido ed il soggetto chiamato in causa potrà poi rivalersi sugli altri). In particolare, le regole previste dalla disciplina TASI sono le seguenti:

  • tra i comproprietari vige la responsabilità solidale. Dunque, per il mancato versamento da parte di uno dei comproprietari, ne risponde solidalmente anche l’altro (o glia altri) e l’eventuale versamento, da parte del comproprietario, della quota omessa dall’altro, libererebbe anche quest’ultimo;
  • proprietario ed occupante l’immobile rispondono autonomamente della propria obbligazione tributaria; (non c’è tra di loro responsabilità solidale). Tuttavia, è opportuno sottolineare che il proprietario può decidere di farsi carico anche della quota TASI dell’occupante. In tal caso, è però opportuno farlo presente al comune di ubicazione dell’immobile per evitare che questi possa considerare omesso il versamento dell’occupante;
  • nel caso di coinquilini, tra di essi vige responsabilità solidale. Infatti, in caso di più occupanti l’immobile, ciascuno è chiamato a versare la propria quota TASI. Quindi, ad esempio, in caso di due inquilini, ciascuno è chiamato a versare la quota TASI complessiva (occupante) nella misura del 50% ciascuno e ognuno risponde in solido anche della quota dovuta dagli altri.

 

Responsabilità in ambito TASI
Ipotesi Responsabilità
Comproprietà Responsabilità in solido
Proprietario (o chi altro gode di diritto reale di godimento) e inquilino Responsabilità autonoma
Coinquilini Responsabilità in solido
Ex casa coniugale E’ responsabile il coniuge assegnatario. E’ questi l’unico soggetto passivo del tributo
Diritto reale di godimento E’ responsabile il soggetto che gode del diritto (ad esempio in caso di usufrutto il responsabile TASI è questi e non anche il nudo proprietario).
Coniuge superstite Sulla casa familiare, questi conserva il diritto di abitazione. Pertanto il coniuge superstite è l’unico che è obbligato ai fini TASI sul predetto immobile (gli altri eredi non sono soggetti passivi TASI)
Leasing Risponde della TASI solo il locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Comodato Il comodatario è soggetto passivo TASI in qualità di occupante. Dunque, il comodante ed il comodatario rispondono autonomamente
Locazione Il locatario è soggetto passivo TASI in qualità di occupante. Dunque, il locatore ed il locatario rispondono autonomamente.
Immobili ereditati (esclusa l’abitazione familiare su cui il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione) Ciascun erede risponde solidalmente per la quota ricevuta in eredità
08 Giu 2016

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