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Pagamento imposta successione con Modello F24

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Dallo scorso 1° aprile sono entrati ufficialmente a far parte della famiglia dei versamenti tramite F24 anche le imposte, le tasse, i tributi speciali, gli interessi, le sanzioni e gli atri importi accessori, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione.

A stabilirlo il Provvedimento 17 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal Decreto Mef dell’8 novembre 2011, che ha esteso il sistema di versamento unificato ad altri tributi, compresi, appunto, quelli connessi alla dichiarazione di successione, con lo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti richiesti ai contribuenti, spesso già “in confidenza” con questo modello perché utilizzato per diversi tipi di pagamento.

Lo stesso provvedimento prevede un periodo transitorio di adeguamento al nuovo sistema: fino al 31 dicembre 2016, infatti, sarà possibile usare ancora il Modello F23, chance che decadrà definitivamente dal 1° gennaio 2017.

Nessuna possibilità di scelta, invece, per gli atti emessi dall’Agenzia: i relativi versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

 

Codici tributo

Con la Risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per versare tramite modello F24 le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Questi i nuovi “numeri” sono da indicare, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, in sede di presentazione della dichiarazione di successione:

  • 1530” – Imposta ipotecaria;
  • 1531” – Imposta catastale;
  • 1532” – Tassa ipotecaria;
  • 1533” – Imposta di bollo;
  • 1534” – Imposta sostitutiva Invim;
  • 1535” – Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione da ravvedimento);
  • 1536” – Imposta di bollo (sanzione da ravvedimento);
  • 1537” – Interessi da ravvedimento.

 

Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno del decesso.

Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede.

Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va il codice fiscale del de cuius, mentre nel campo “codice identificativo” va scritto il codice “08”, denominato “Defunto”, anch’esso istituto dalla risoluzione in oggetto.

In aggiunta a quelli da utilizzare in sede di autoliquidazione, il documento di prassi ha definito, anche i codici tributo da indicare nell’F24 per versare le somme dovute, sempre in relazione alla dichiarazione di successione, a seguito di:

  • avvisi di liquidazione;
  • definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione;
  • definizione delle sole sanzioni;
  • accertamento con adesione;
  • conciliazione giudiziale.

 

Causale Avviso di liquidazione
Imposta ipotecaria A140
Imposta catastale A141
Tassa ipotecaria A142
Imposta sostitutiva Invim A143
Invim erario A144
Invim comuni A145
Imposta di bollo A146
Imposta di successione A147
Imposta di bollo (sanzione) A148
Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione) A149
Imposta sulle successioni (sanzione) A150
Tributi speciali e compensi A151
Interessi A152

 

Causale Omessa impugnazione
Imposta di successione e relativi interessi A153
Imposta ipotecaria e relativi interessi A154
Imposta catastale e relativi interessi A155
Imposta di bollo e relativi interessi A156
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi A157
Invim erario e relativi interessi A158
Invim comuni e relativi interessi A159
Imposta di bollo (sanzione) A160
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) A161
Imposta sulle successioni (sanzione) A162
Invim (sanzione) A163
Tributi speciali e compensi A164

 

Causale Definizione delle sole sanzioni
Imposta di bollo (sanzione) A165
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) A166
Imposta sulle successioni (sanzione) A167
Invim (sanzione) A168

 

Causale Accertamento con adesione
Imposta di successione e relativi interessi A169
Imposta ipotecaria e relativi interessi A170
Imposta catastale e relativi interessi A171
Imposta di bollo e relativi interessi A172
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi A173
Invim erario e relativi interessi A174
Invim comuni e relativi interessi A175
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) A176
Imposta sulle successioni (sanzione) A177
Imposta di bollo (sanzione) A178
Invim (sanzione) A179
Tributi speciali e compensi A180

 

Causale Conciliazione giudiziale
Imposta di successione e relativi interessi A181
Imposta ipotecaria e relativi interessi A182
Imposta catastale e relativi interessi A183
Imposta di bollo e relativi interessi A184
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi A185
Invim erario e relativi interessi A186
Invim comuni e relativi interessi A187
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) A188
Imposta sulle successioni (sanzione) A189
Imposta di bollo (sanzione) A190
Invim (sanzione) A191
Tributi speciali e compensi A192

 

Tutti i codici vanno indicati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, devono essere riportati i dati presenti nell’atto emesso dall’ufficio.

Per i soli codici “A145”, “A159”, “A175” e “A187”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif” bisogna riportare il codice catastale del comune, reperibile nella relativa tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia.

08 Giu 2016

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