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Riammissione alla rateazione: domande entro il 31.05

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La Legge n°208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), ai commi da 134 a 138, ha previsto, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, la possibilità per i contribuenti che nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio della rateazione, di essere riammessi al piano di dilazione inizialmente concesso ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Soggetti interessati

Possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento. Parliamo quindi degli strumenti deflattivi di cui al D.lgs. n. 218 del 1997;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione opera limitatamente al versamento delle imposte dirette” e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA.

Le procedura di riammissione

I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione “a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute” (art. 1, comma 134, della Legge di stabilità 2016). La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il numero delle rate successive sarà pari al numero delle rate del piano originario non pagate, esclusa quella versata per la riammissione alla dilazione, con scadenza trimestrale nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento per la riammissione (ad esempio, se questo viene eseguito il 30 maggio, le rate successive scadranno il 30 agosto, il 30 novembre, e così via).

L’importo da versare viene così definito:

  • se l’atto definito riguardava solo imposte dirette, va versata l’intera somma della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza;
  • se l’atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte e relativi interessi e sanzioni. Se nel piano originario le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata, in misura proporzionale, la quota relativa alle altre imposte, e versata la differenza;
  • per gli interessi di rateazione, bisogna far riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai punti precedenti. Sarà poi l’ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente dovrà trasmettere all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza, tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L’eventuale omissione non incide sulla validità del procedimento, ma è da tener presente che l’ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento solo dopo aver ricevuto la quietanza.

Una volta ricevuta la quietanza di pagamento, l’Ufficio competente provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo al fine di inibire l’avvio delle azioni esecutive relativamente a quelle somme che, a seguito della decadenza, siano state eventualmente già affidate all’Agente della riscossione per il recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno essere versate ratealmente tramite Modello F24.

La sospensione riguarderà i soli importi a titolo di imposte dirette e connessi interessi e sanzioni. Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette.

08 Giu 2016

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