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P.A.: la Compensazione delle cartelle esattoriali

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Con il Decreto 27 giugno 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 12 luglio , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014; in particolare le disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015. Il decreto di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quindi va a confermare quelle che erano le disposizioni previste per la compensazione di cartelle esattoriali notificate nel 2014 con crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato; i crediti commerciali nei confronti della PA, se certificati, possono essere utilizzati anche per versare le somme dovute in seguito ad accertamento con adesione, adesione all’ invito al contradditorio o al pvc, acquiescenza , conciliazione giudiziale e mediazione.

 

 Compensazione di crediti con somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di esistenza del credito.

Per esercitare la compensazione di cui all’art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

 

Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui sopra, deve provvedere a presentarla all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute; qualora si perfezioni solo un pagamento parziale, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

 

Nota bene – Qualora la compensazione ha ad oggetto solo un pagamento parziale delle somme dovute, il contribuente è tenuto ad indicare le posizioni debitorie da estinguere.

In caso di mancata indicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia:

  • se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell’esattore;
  • per le rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell’esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora;
  • per i debiti d’imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Una volta ricevuta la certificazione, l’Agente della riscossione entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, procede alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione; nei dieci giorni successivi alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.

 

12 Set 2016

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