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Rimborso canone RAI: compilazione Modello

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Con la pubblicazione del provvedimento del 2 agosto 2016 (Prot. n. 125604/2016), l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di richiesta di rimborso del canone RAI ordinario (quello, cioè, dovuto in ambito privato) addebitato in bolletta ma non dovuto in quanto si rientra in uno dei casi di esenzione previsti. Si ricorda, infatti, che dal 2016, il canone RAI ordinario è addebitato sulla bolletta dell’utenza elettrica poiché si presume che chi è intestatario di un contratto di fornitura elettrica residenziale (tariffa D2) sia anche detentore di apparecchio televisivo. A regime l’addebito avviene in 10 rate mensili di pari importo (costo totale di 100 euro) da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, sulla fattura di luglio sono addebitati i primi 70 euro (da gennaio a luglio), mentre i restanti 30 euro sono spalmati da agosto a settembre. Inoltre è sempre bene tener presente che, con riferimento alla stessa famiglia anagrafica il canone RAI è dovuto una sola volta ed indipendentemente dal numero di televisori posseduti o dal numero di utenze intestate. Considerando che la fattura dell’utenza elettrica è bimestrale, dunque, sulla bolletta del bimestre lugli-agosto, ci si è ritrovati addebitati 80 euro (da giugno ad agosto). Gli altri 20 euro saranno addebitati sul bimestre settembre-ottobre.

Dunque, il contribuente che, nonostante rientri in uno dei casi di esenzione previsti, si veda (o si è visto) addebitare il canone sulla fattura, può chiederne il rimborso presentando il modello in esame.

 

Tuttavia, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha affermato che qualora il contribuente ritenga illegittimo l’addebito del canone in fattura, può, invece che pagare e poi richiedere il rimborso, effettuare il pagamento della sola quota energia. In tal caso, il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite dalla propria impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento cosa s’intende pagare. In mancanza di tale indicazione la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.

Ad ogni modo, il Modello per la richiesta di rimborso (reperibile, insieme alle relative istruzioni, al percorso del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate: Cosa devi fare > Richiedere > Canone TV > Modelli e Istruzioni) deve essere presentato telematicamente, direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica (o dagli eredi) oppure tramite gli intermediari abilitati delegati. Tuttavia, poiché l’apposita applicazione web sarà resa disponibile dall’Amministrazione finanziaria solo a partire dal prossimo 15 settembre, nel frattempo è consentita la spedizione cartacea con raccomandata (al modello occorre allegare valido documento di riconoscimento) al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (l’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale). La ricevuta di avvenuta presentazione e copia del modello inviato devono essere conservati per 10 anni.

 

 

 

Presentazione dell’istanza di rimborso
Modalità Da quando
Telematicamente

(direttamente o tramite intermediario)

Dal 15 settembre tramite l’applicazione web resa disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate
Raccomandata postale Da subito
Eventuali istanze di rimborso presentate in data antecedente alla pubblicazione del provvedimento e del relativo modello in esame, sono, comunque, considerate valide, senza la necessità di ripresentare l’istanza.

 

 

Il modello e le istruzioni per la compilazione

Il modello per la richiesta di rimborso si compone di tre pagine, di cui la prima riguardante l’informativa e le altre due composte da quadri e sezioni da compilare.

 

Quadri e sezioni del Modello di rimborso
Quadro Sezioni
DATI GENERALI
  • Dati del richiedente
  • Impegno alla presentazione telematica
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
  • Richiesta di rimborso
  • Firma del richiedente

 

Prima di esporre i casi di compilazione, è opportuno illustrare la composizione del modello e le regole da seguire per la corretta compilazione.

Il provvedimento del 2 agosto 2016, specifica esattamente quali sono i casi in cui è possibile presentare il modello per ottenere il rimborso del canone RAI. Si tratta dei casi che vengono di seguito illustrati.

 

Caso 1: ultra75enni (Motivo della richiesta – codice 1)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della Legge n. 244/2007, i cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro, hanno diritto all’esenzione dal canone RAI ordinario. A tal fine, occorre presentare apposita domanda sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Casi+particolari+di+esonero+Rai/Cittadini+ultrasettantacinquenni/Dichiarazione+sostitutiva+per+esenzione+pagamento+canone+RAI/Circolaren46E_Allegato+n1.pdf

Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta nel 2016 doveva presentare la richiesta di esenzione entro il 30 aprile 2016; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza era fissata a fine luglio (al riguardo si ricorda che il canone semestrale ammonta ad euro 51,03 euro).

Tuttavia, è potuto capitare che nonostante il modello di esenzione sia stato presentato, il cittadino abbia comunque ricevuto l’addebito del canone in bolletta e lo abbia anche pagato.

In tal caso egli può presentare domanda di rimborso indicando il codice 1, nella casella “Motivo della richiesta” presenta a pagina 3.

 

Esempio: si consideri che il sig. Rossi Mario, in qualità di erede del padre Rossi Giovanni, chieda il rimborso del canone RAI 2016 addebitato sull’utenza di quest’ultimo, nonostante questi ne avesse i requisiti per l’esenzione e nonostante avesse presentato il modello di esenzione entro i termini di legge.

 

Caso 2: esenzione per convenzioni internazionali (Motivo della richiesta – codice 2)

Altra ipotesi in cui è possibile presentare istanza di rimborso è quella in cui il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva di esenzione.

A tal proposito, si ricorda, infatti, che alcune categorie di soggetti sono esentati dal pagamento del canone RAI ordinario poiché è lo stesso legislatore che lo dispone sulla base di alcune convenzioni internazionali in essere.

In particolare si tratta dei seguenti soggetti:

  • agenti diplomatici (esenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • funzionari o impiegati consolari (esenti ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • funzionari di organizzazioni internazionali (esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile);
  • militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (esenti ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Al fine di ottenere l’esenzione, tuttavia, il soggetto interessato deve presentare l’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dello scorso 4 maggio 2016, con il quale sono state fornite anche le relative istruzioni per la compilazione, il modello è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Diplomatici+e+militari+stranieri/Modello+diplomatici/Allegato+2+Provv.pdf)

Con la presentazione del modello, i predetti soggetti rendono alternativamente:

  • una dichiarazione sostitutiva con la quale si comunica l’esistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali (in tal caso si compilerà la sezione “Dichiarazione” del modello);
  • una dichiarazione sostitutiva con la quale si comunica il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa di cui al punto precedente (in tal caso si compilerà la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del modello).

Con riferimento al 2016, al fine di evitare l’addebito del canone TV nella bolletta di luglio-agosto il soggetto interessato doveva presentare il modello di esenzione entro il 23 maggio 2016 (fermo restando il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccesso qualora il modello sia presentato oltre tale data ed il dichiarante riceva l’addebito in bolletta).

Restano valide le comunicazioni di esistenza di una condizione di esenzione dal pagamento del canone presentate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ossia antecedentemente al 4 maggio 2016).

Inoltre, qualora a seguito di variazioni dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata, la carta d’identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione sostitutiva in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

Dunque, il soggetto che, nonostante abbia presentato il modello, si sia visto addebitare il canone sulla bolletta e abbia provveduto anche al pagamento, può presentare il modello di rimborso, indicando il codice 2 nella casella “Motivo della richiesta”.

 

Caso 3: doppio pagamento (Motivo richiesta – codice 3)

Caso poco frequente è quello in cui il rimborso è richiesto per via del fatto che il richiedente abbia pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (doppio addebito) .

In tal caso occorre indicare nel modello per la richiesta di rimborso il codice motivo 3.

Caso 4: doppio addebito (Motivo richiesta – codice 4)

Come anticipato in premessa, per ciascuna famiglia anagrafica il canone RAI è dovuto una sola volta. Così ad esempio, in caso di due coniugi, ciascuno intestatario di due utenze diverse riferite a due immobili diversi, in cui sono presenti apparecchi televisivi, non devono pagare il canone due volte, ma è sufficiente che venga pagato da uno solo di essi. Per evitare il doppio addebito, si ricorda, che occorre presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate in cui compilare il quadro B indicando il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica su cui il canone va addebitato.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche) è quello disponibile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Modello/Dich_sost_TV_mod.pdf

Ora è potuto capitare che nonostante si sia presentato il modello compilando il quadro B, oppure, per via del fatto che il quadro B non sia stato compilato, comunque sia avvenuto il doppio addebito (ad esempio sulle utenze di entrambi i coniugi).

In tal caso, uno dei due può presentare il modello di rimborso indicando il codice 4 nella casella “Motivo della richiesta”. Oltre a tale codice, occorre riportare anche il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:

  • nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016);
  • il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.

Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Esempio di compilazione: due coniugi che hanno ricevuto l’addebito su entrambe le utenze intestate a ciascuno di essi. I due si sono sposati nel 2015.

Il rimborso è chiesto dal marito e l’addebito deve avvenire solo sulla bolletta della moglie.

 

Caso 5: non detenzione di apparecchi televisivi (Motivo richiesta – codice 5)

Altra ipotesi di richiesta di rimborso è il caso in cui il richiedente abbia presentato, a suo tempo, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (in tal caso occorre indicare nel modello per la richiesta di rimborso il codice motivo 5). A tal proposito, si ricorda che, qualora si è intestatari di utenza elettrica e non si è possessore (né l’utente né altri componenti della propria famiglia anagrafica) di apparecchio televisivo è possibile presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilazione, invece del quadro B, il quadro A). Compilando il quadro A, il contribuente dichiara, che nonostante lui sia intestatario di utenza elettrica residenziale, né lui stesso né altro componente della famiglia anagrafica è possessore di apparecchi televisivi e quindi deve essere esentato dal pagamento del canone. Con riferimento al 2016, il modello (quadro A) andava presentato entro il 16 maggio 2016 (esenzione per tutto il 2016) oppure entro il 30 giugno 2016 (esenzione solo per il secondo semestre 2016).

 

Modalità di esecuzione del rimborso

Un volta presentata l’istanza di rimborso, l’Agenzia delle Entrate cui è diretto il modello ossia, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, ne verificherà la sussistenza dei presupposti per averne diritto. In caso di esito positivo, il rimborso, sarà eseguito dall’impresa elettrica secondo una delle seguenti modalità:

  • accredito sulla prima fattura utile;
  • altre modalità, sempre che l’impresa elettrica assicuri all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione sulla base delle informazioni trasmessegli dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, qualora, le predette modalità non vadano a buone fine, il rimborso sarà eseguito dalla stessa Agenzia delle Entrate. 

12 Set 2016

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