menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Ivie e Ivafe: versamento seconda o unica rata acconto

posted in Fiscal News by

INTRODUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere i soggetti, residenti in Italia, che detengono all’estero attività immobiliari o finanziarie non sottoposte a tassazione in Italia.

Le imposte patrimoniali estere, sono state introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251.

In particolare tale Decreto Legge ha introdotto:

  •  l’Ivie (Imposta Valore Immobili all’estero);
  •  l’Ivafe (imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’estero).

L’articolo di riferimento del Decreto Legge n. 201 è il n. 9 commi da 13 a 23; nel tempo si sono susseguiti parecchi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione delle imposte, anche in considerazione delle modifiche intervenute nelle così dette White List e Black List per effetto di traslazioni di Paesi e Territori da una lista ad un’altra.

 

 

Entrambe le imposte vengono liquidate nel modello Unico, Quadro “RW”, dedicato, oltre che alla liquidazione delle predette imposte patrimoniali estere, anche al monitoraggio annuale delle attività finanziarie (meglio prodotti finanziari) e degli investimenti patrimoniali (in particolar modo immobiliari) detenuti all’estero da parte di soggetti, persone fisiche, residenti in Italia.

A tale proposito si ricorda che l’obbligo della compilazione del Quadro “RW” risponde sia alla necessità di adempiere al così detto “monitoraggio fiscale” sia a quello di liquidare le due imposte patrimoniali oggetto del presente articolo; a tal fine, soprattutto con riguardo al monitoraggio fiscale sarà quindi necessario tenere sotto osservazione le “transizioni” dei vari Paesi o Territori dalle White e Black List nonché verificare l’eventuale adesione alle Voluntary Disclosure di cui per esempio si sono riaperti recentissimamente i termini.

Sono tenuti al pagamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe:
Per Ivie:
  •   proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  •   titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  •   concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  •   locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Per Ivafe:
  •   Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Con riguardo alle aliquote da applicare:

  •   Ivafe: 0,2% (con l’importo fisso di € 34,20 per le giacenze di conti correnti);
  •   Ivie: 0,76% (aliquota ordinaria; sono previsti casi di esenzione e la possibilità di beneficiare di detrazioni d’imposta).

Come per le imposte sul reddito delle persone fisiche l’acconto potrà essere determinato con uno dei seguenti metodi:

  •   storico: con riferimento ai valori indicati nei Righi RW7 colonna 1 (per Ivie) e RW6 colonna 1 (per Ivafe); acconto complessivamente da versare pari al 100%;
  •   previsionale: procedendo al ricalcolo dell’acconto altrimenti determinato con il metodo storico, sulla base della presunta nuova situazione imponibile; si precisa però che nel caso in cui in sede di liquidazione definitiva dell’imposta in dichiarazione redditi l’acconto versato risulti complessivamente inferiore al 100% dell’imposta dovuta, per il minor versamento sarà applicata la sanzione.

 

Al contribuente è data facoltà di rideterminare l’acconto (sia il primo ed a maggior ragione il secondo, avendo una situazione individuale più aggiornata) in relazione ad una modificata condizione di imponibilità.

 

Per esempio, in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016, ha previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, l’esenzione dall’Ivie per le abitazioni possedute all’estero e destinate ad abitazione principale e le relative pertinenze, così come per la casa coniugale assegnata in occasione di atti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà consentita la rideterminazione dell’acconto qualora l’immobile fosse già stato precedentemente detenuto e quindi avesse costituito base imponibile per il calcolo con il metodo storico.

Con riferimento invece ai termini per i versamenti delle imposte autoliquidate, nonché all’attività di accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni, eventuale ravvedimento operoso, contenzioso, ecc… si rinvia alla stessa disciplina delle imposte autoliquidate in sede di dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche.

 

Conseguentemente anche per quanto riguarda le scadenze dei versamenti si allineano con quelle previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche “domestiche”, prevedendo quindi:
  •   entro il 30.11 (in unica soluzione non essendo prevista la possibilità di rateizzare) il versamento del secondo o dell’unica rata di acconto per l’anno corrente.

I versamenti si effettuano con il modello F24, quindi con la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti di altri tributi, indicando i seguenti codici:

 

Codice tributo Descrizione – Ivie
4045 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE.

 

Codice tributo Descrizione – Ivafe
4048 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
   
casi pratici ALCUNI CASI PRATICI

 

1) Modello Unico 2016 redditi 2015 – Quadro “RW”

 

  •  Rigo “RW7” importo € 45,00;
  •  nel caso di specie l’Acconto Ivie non è dovuto in quanto l’imposta dovuta con riferimento all’anno precedente è inferiore a € 51,65.

 

2) Modello Unico 2016 redditi 2015 – Quadro “RW”

 

  •   Rigo “RW6” importo di € 235,00;
  •   nel caso di specie l’Acconto Ivafe è dovuto in unica soluzione entro il 30.11.2016.

 

3) Modello Unico 2016 redditi 2015 – Quadro “RW”

  •   Rigo “RW6” importo di € 450,00;
  •   in questo caso l’acconto complessivamente dovuto dovrà essere ripartito nelle due rate (entro il 16.06.2016 o rateizzato nella misura del 40% e quindi di € 180,00 ed entro il 30.11.2016 nella restante misura del 60% pari a € 270,00).
CHECK LIST
DENOMINAZIONE  
CODICE FISCALE  
P. IVA (EVENTUALE)  
OPERAZIONI RILEVANTI
  •    Diritti reali su immobili
  •    Diritti reali su oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni e altri beni mobili detenuti e/o registrati nei pubblici registri esteri
  •     prestazioni di servizi resi
  •     prestazioni di servizi acquisiti
documentazione necessaria
  •   DATI DEL CONTRIBUENTE (PARTITA IVA, INDICAZIONE DI UN RECAPITO TELEFONICO FISSO O CELLULARE, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE);
  •   SE CONTRIBUENTE PERSONA FISICA, DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE (LUOGO E DATA DI NASCITA)
  •   SE CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (LEGALE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE, EREDE ECC…), DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE CON L’INDICAZIONE DELLA CARICA
  •  COPIA UNICO 2016 REDDITI 2015 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL QUADRO “RW”;
  • EVENTUALE QUIETANZA MODELLO F24 VERSAMENTO 1^ RATA DI ACCONTO (SE RATEIZZATO TUTTE LE QUIETANZE AFFERENTE AL VERSAMENTO DEL 1^ ACCONTO)
  •  DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
NOME  

 

COGNOME  

 

DATA DI NASCITA  

 

LUOGO DI NASCITA  

 

RESIDENZA  

 

DOCUMENTO D’IDENTITA’  
 
RECAPITI NECESSARI

AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA

 

MAIL _____________________________________________

 

TELEFONO ________________________________________

 

FAX ______________________________________________

 

 

   
 
 

 

21 Nov 2016

related posts