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Il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

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La Legge di Bilancio per il 2017 prevede che i contribuenti in contabilità semplificata vengano, dall’1.1.2017 tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza.

Illustriamo brevemente la differenza fra i due criteri per poi passare ad alcuni suggerimenti da poter porre in essere al fine di rendere più fluido e semplice l’operato dello studio sia per Lei che per lo studio medesimo.

La differenza fra il criterio di competenza ed il criterio di cassa

Se Lei riceve il presente documento è perché è interessato da tale importante modifica.

Infatti, i due criteri di determinazione della base imponibile su cui corrispondere le imposte in sede di dichiarazione dei redditi, sono già in uso, con tale sola particolarità, esposta nella tabella di seguito.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
·          Professionisti;·          Associazioni fra professionisti. Applicazione del criterio di cassaRegola che resta inalterata
·       Persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);·       Società di persone;·       Enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente;

·       Trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.

Applicazione del criterio di competenza, indipendentemente dall’adozione del regime contabile ordinario o semplificato.Regola che viene modificata

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

  • Persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
  • Società di persone;
  • Enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente;
  • Trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.

IL CRITERIO NON MUTA E RESTA QUINDI QUELLO DI COMPETENZA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA.

In che cosa consiste la differenza fra principio di cassa e principio di competenza?

Lo chiariamo con un esempio.

IL CRITERIO DI COMPETENZA

Il sig. Mauri è un piccolo artigiano e adotta la contabilità semplificata.

Per semplicità immaginiamo la seguente situazione. Unica fattura nell’anno 2016, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo.

Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2017.

Il reddito imponibile sarà formato da euro 21.000 su cui calcolare le relative imposte.

REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA:

Il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento ma basandosi sull’insorgere dell’operazione.

_______________________________________

IL CRITERIO DI CASSA

Spostiamoci nel 2017 e immaginiamo una identica situazione.

Unica fattura nell’anno 2017, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo.

Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2018.

Il reddito imponibile 2017 sarà formato da euro ZERO su cui non calcolare le relative imposte.

Il reddito imponibile 2018 sarà formato da euro 18.000 (o su altri eventuali incassi) su cui calcolare le relative imposte.

REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI CASSA:

È basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile.

______________________________________

Lo stesso criterio si applica per competenza/cassa alle spese e costi sostenuti rispettivamente nel 2016 (competenza) e 2017 e seguenti (cassa).
IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Alla luce di quanto sopra, la Legge di Bilancio, modificando il regime fiscale previsto per le imprese/società in contabilità semplificata introduce il principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza.

Soggetti interessati

Sono interessati da tale modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata.

Tutti i contribuenti semplificati saranno costretti ad adottare detto regime di tassazione.

SI TRATTA QUINDI DI UN OBBLIGO SE SI OPTA PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, AVENDONE I REQUISITI.
Possono scegliere la contabilità semplificata:

  • le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
  • le società di persone;
  • enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente;
  • trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.

Che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/fatturato (al netto dell’IVA) pari a:

  • € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
  • € 700.000 per l’esercizio di altre attività.

I CASI PARTICOLARI

Se Lei, sig. Cliente si trova in una di queste situazioni dovrà verificare il Suo volume d’affari con altra modalità e non quindi avendo cura di verificare quanto da Lei fatturato, ma:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ CALCOLO DEI RICAVI
Rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici I ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore
Distributori di carburante
Rivenditori di generi di monopolio. Si considerano gli importi derivanti dagli aggi

Dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, quindi 2017 (Unico 2018) viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente
Il che comporta:

Il problema delle rimanenze finali del 2016

Nella pratica:

Nell’anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.

In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale che non verrà più considerato come componente positivo di reddito, al pari dei ricavi.
Calcolo della base imponibile IRAP

Il criterio di cassa per i soggetti semplificati è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP.

I registri da adottare – cosa cambia

Fino ad oggi, 31.12.2016, i sui registri contabili erano costituiti da:

  • Registro IVA vendite;
  • Registro IVA acquisti;
  • Registro cespiti ammortizzabili.

Vigendo il principio di competenza non avevamo infatti la necessità di dover indicare, a fini contabili e fiscali, alcun elemento ulteriore.

Dall’1.1.2017, subentrando il principio di cassa, ai registri di cui sopra si aggiunge il registro degli incassi e dei pagamenti, ciò perché venendo Lei tassato solo su “quanta parte incassa meno quanta parte paga” occorre dare evidenza di ciò.

E veniamo a noi:

Cortesemente Le si chiederà di fare uno sforzo in più, poiché essendo chiamati a dover indicare per tutte le sue fatture di vendita/corrispettivi e per tutte le sue fatture di acquisti anche la data degli incassi e pagamenti, si renderà necessaria la Sua collaborazione in tal senso.

Pertanto, nel proporle di prendere contatti con lo studio quanto prima, per quel che la riguarda, ci pregiamo di sottoporre alla Sua attenzione alcuni strumenti con i quali lei dovrà famigliarizzare al fine di mettere lo studio nelle condizioni migliori per assolvere il mandato nei Suoi confronti nella maniera più corretta possibile, in previsione delle modifiche di cui si tratta.
Il prospetto di “prima nota”

Potrà fornire allo studio, unitamente ai documenti contabili un prospetto compilato a computer, possibilmente in excel che Le trasmetteremo nei prossimi giorni.

Qualora non dovesse essere possibile la compilazione a computer, eventualmente, cerchi di fornire i prospetti stampati che poi andrà a compilare a mano.

04 Gen 2017

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