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L’IRI per le società di persone

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La Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016 ai commi 547 a 553 ha istituito il nuovo regime di tassazione IRI (Imposta sul reddito d’impresa).

È un regime di tassazione (opzionale) applicabile:

  • da imprese individuali;
  • società di persone (snc ed sas);
  • srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.

La condizione fondamentale per potervi accedere è che i predetti soggetti operino in contabilità ordinaria (anche per scelta).

Volendone sintetizzare il maccanismo di funzionamento, esso si concretizza nel tassare con aliquota del 24% la parte di reddito d’impresa che l’imprenditore decide di lasciare in azienda.

In pratica:

  • la parte non prelevata (tassata al 24%) NON concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF dell’imprenditore/socio;
  • la parte prelevata concorre a formare il reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore/socio.

Come anticipato, è un regime opzionale, cui possono accedere anche le società di persone, ossia:

  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice.

Tali società come si sa, seguono il regime ordinario della trasparenza secondo cui:

  • l’utile della società è imputato (indipendentemente dalla distribuzione) in capo ai soci (in base alla loro quota di partecipazione) ed in capo a questi tassato ai fini IRPEF.

Volendo, invece, sintetizzare l’applicazione dell’IRI per la società di persone:

Meccanismo IRI per società di persone
Cosa Tassazione Vantaggio
Utile rimasto in società Tassato con aliquota del 24% (non sarà imputato ai soci) Riduzione carico fiscale
Utile distribuito ai soci Tassato in capo ai soci ai fini IRPEF (essi lo dichiareranno nel proprio Modello Unico)

Di seguito si espone uno schema di calcolo della base imponibile IRI:

Calcolo Imponibile IRI
(+) Reddito d’esercizio
(+/-) Variazioni aumento/diminuzione come da TUIR
(-) Somme erogate ai soci per utili o riserve di utili(entro il limite della sommatoria degli imponibili IRI dell’anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo). 


Le perdite

Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita (finché si permane nell’IRI) previsto per le imprese (dall’ art. 8 comma 3 TUIR).

Il plafond Iri
Nel meccanismo di funzionamento dell’IRI, particolare attenzione occorre dare al plafond IRI, che può essere definito come il limite massimo di deducibilità del prelievo dal reddito dell’impresa.

Le somme prelevate sono portate a deduzione del reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodo d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodo d’imposta successivi”.
Più che spiegare la norma, cerchiamo di capirla attraverso un esempio pratico.

Anno Reddito prodotto Importo prelevato Reddito soggetto ad IRI Perdite IRI riportabili Plafond IRI
2017 1.000 400 600 600
2018 200 500 300 300(600 – 300)
2019 200 400 100 200(300 -100)

In questo esempio, dunque:

  •  Reddito d’impresa prodotto nell’anno 2017 è pari a 1.000, con distribuzione utili di 400 (che rappresentano la deduzione). Pertanto l’imponibile IRI è 600 (1000- 400) con un Plafond IRI di 600;
  • Nell’anno (2018) l’impresa produce un reddito di 200 e vengono distribuiti utili per 500. Tale distribuzione è tutta deducibile dai 200 poiché rientra ancora nel plafond IRI (600). Dunque, si azzera il reddito (l’imponibile diventa una perdita di 300 data da 200 – 500) e si riduce il plafond IRI a 300 (600 – 300) e quindi ancora positivo;
  • Nell’anno (2019), l’impresa produce un reddito pari a 200 e vengono distribuiti utili per 400. In tal caso la distribuzione di utili è deducibile limitatamente a 300 (ossia nei limiti del plafond IRI disponibile). Quindi si genera una perdita di 100 (totale perdita riportabile è 300 + 100).

Per evitare una doppia tassazione è stabilito che:

  • le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza prima di entrare nell’IRI non rilevano ai fini IRPEF;
  • si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell’entrata nel regime IRI.

La scelta dell’Iri
Come anticipato in premessa, il regime IRI è opzionale e non obbligatorio.

Di seguito si fornisce una tabella di riepilogo circa durata e modalità di scelta.

Scelta IRI Società di persone
Cosa Regola
Modalità di accesso È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel Modello Unico SP/2018
Durata L’opzione ha durata quinquennale (quindi chi entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d’imposta 2021) ed è rinnovabile (il rinnovo non è automatico)
Chi paga l’IRI L’IRI è assolta dalla società e non dal socio

Convenienza

Per le società la convenienza ad optare per l’IRI dipende in modo particolare da quale sia la strategia aziendale eseguita. Ossia:

Scelta IRI Società di persone  
Ipotesi Convenienza Motivo
Società che consegue utili elevati e per gran parte utilizzati per autofinanziarisi SI Convenienza soprattutto per i soci che in questo modo non fanno concorrere l’utile societario al loro reddito complessivo IRPEF.
Società che consegue utili bassi NO Difficile gestione del regime e scarsa convenienza per i soci.

05 Gen 2017

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