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Tax credit riqualificazione alberghi: compilazione dell’istanza entro il 27 gennaio

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 Con un avviso pubblicato sul proprio sito il Mibac ha avvisato i soggetti interessati, della riapertura della procedura ai fini della richiesta del c.d Tax credit alberghi.

Il legale rappresentante dell’impresa, non ancora iscritto, può registrarsi sul portale dei procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx. La compilazione delle istanze sarà riattivata dalle ore 10:00 del 9 Gennaio 2017 fino alle ore 16:00 del 27 Gennaio 2017. Il click day, ossia l’invio delle stesse istanze avverrà dalle ore 10:00 del 2 Febbraio 2017 alle ore 16:00 del 3 Febbraio 2017.
Facciamo particolare riferimento alle spese per interventi agevolabili connessi al tax credit alberghi sostenute nel 2016.

La procedura dunque si sostanzia in due fasi:

  • Compilazione della domanda da parte del legale rappresentante dell’impresa;
  • Invio telematico della domanda già caricata nel Portale dei Procedimenti, corredata dall’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Nella domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante.

Le condizioni e i termini appena riportati fanno riferimento alle spese sostenute nel 2016 che troveranno dunque allocazione nel prossimo modello dichiarativo.

Il beneficio fiscale
L’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito di imposta al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva delle strutture turistiche.

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d’imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 7.

Più nello specifico viene riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d’imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a:

  • interventi di ristrutturazione edilizia,
  • ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
  • e di incremento dell’efficienza energetica.

L’agevolazione viene altresì riconosciuta per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di sopra, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

Non sono agevolabili, per le spese sostenute nel 2016, gli interventi effettuati dalle imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all’interno della classifica 55.2:

55.50.2 – ostelli della gioventù;

55.20.3 – Rifugi di montagna;

55.20.4 – Colonie marine e montane;

55.20.51 – tutte le voci ad eccezione dei residence;

5.20.52 – Attività di alloggio connesse alle azienda agricole.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa previsto.

La procedura di ammissione
L’istanza, deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti:

https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx

Analizziamo i vari passaggi operativi.

  1. Entrare nel Portale dei Procedimenti con il codice d’accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al “Tax credit Riqualificazione”.
  2. Compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute
  3. Scaricare in formato pdf non modificabile l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute.
  4. Firmare digitalmente l’istanza e ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all’attestazione di effettività delle spese sostenute
  5. Caricare nel Portale dei Procedimenti l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui sopra, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Chi può attestare l’effettività delle spese sostenute?

  • Il presidente del collegio sindacale
  • Il revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
  • Dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • Periti commerciali, consulenti del lavoro; responsabile del centro di assistenza fiscale

Finita la fase preparatoria non sarà più possibile compilare le istanze e le attestazioni sul Portale dei procedimenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

 

25 Gen 2017

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