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Dichiarazione IVA 2017: scadenza e istruzioni

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Come detto, in data 28 febbraio 2017 scatterà il termine ultimo per inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017.

Nota bene n. 1 – La presentazione della dichiarazione IVA/2017 ha subito un’importante modifica connessa anche alla Comunicazione Dati IVA.

Infatti, se fino all’anno d’imposta 2015 abbiamo presentato entro il mese di febbraio la Comunicazione Dati IVA, potendo poi differire alla scadenza del modello Unico la presentazione della dichiarazione annuale IVA (fatto salvo il caso in cui si è proceduto, per scelta o per obbligo a presentare entro febbraio la dichiarazione annuale IVA facendo venire meno l’obbligo della presentazione della Comunicazione dati IVA). Dall’anno d’imposta 2016 (IVA/2017) le novità sono le seguenti:

  • eliminazione definitiva della Comunicazione dati IVA;
  • anticipo, per ogni contribuente, della dichiarazione IVA al 28 febbraio.

Nota bene n. 2:

  • non è più possibile accostare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione annuale IVA;
  • rimane tuttavia immutata la possibilità di differire le somme del saldo IVA al momento di versamento delle imposte sui redditi.

NELLA PRATICA

  • cambia il momento di presentazione;
  • non cambia la possibilità di versamento del saldo che può anche essere differito a giugno/luglio.

Relativamente al versamento del saldo IVA 2016 (previsto per il 16.03.2017)

Lo studio ritiene molto importante ribadire che per quel che riguarda i versamenti scaturenti dalla dichiarazione IVA/2017 NULLA è cambiato rispetto al passato.

Quindi: anche se la dichiarazione IVA verrà presentata in forma autonoma da tutti i contribuenti, il versamento delle somme a saldo, e ci riferiamo ai contribuenti trimestrali c.d. normali, potrà comunque essere effettuato con le stesse modalità e con le stesse scadenze degli anni passati, con solo una piccola nota di novità di seguito riportata:

SEGNALAZIONE CIRCA I VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni normative di fine anno, il versamento delle somme scaturenti dal modello Redditi/2017 (questo è il nuovo nome del modello UNICO andato definitivamente in pensione) avrà per quest’anno le seguenti scadenze:

  • 30.06.2017 in luogo del precedente 16.06;
  • 30.07.2017 in luogo del precedente 16.07 con la maggiorazione dello 0,4%.

Non essendo cambiato nulla in termini di versamenti delle risultanze a saldo dell’IVA, come detto, le quali possono comunque essere versate anche con le scadenze delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, la novità per l’IVA si configura in queste nuove scadenze a giugno e luglio.

Quindi per fare ordine nella mappa degli adempimenti IVA illustriamo quanto segue nel box di seguito riportato

  1. 28.02.2017: invio telematico della dichiarazione annuale IVA/2017.
  2. Successivamente i versamenti risultanti dalla dichiarazione potranno, in maniera immutata rispetto al passato, subire le seguenti sorti:
  • versamento in unica soluzione a partire dal 16.03, o dal 16 di ogni mese successivo fino ad arrivare al giorno delle scadenze previste per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30.06 o 30.07) ricordando di maggiorare il debito dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16.03;

ESEMPIO: il saldo iva si può versare in unica soluzione in data 16.03, oppure 16.04 con la maggiorazione dello 0,4% o il 16.05 con la maggiorazione dello 0,4% per i due mesi di differimento e così via, fino al massimo al termine per il versamento delle imposte sui redditi.

  • versamento rateale a partire dal 16.03 o ogni 16 del mese successivo versando rate mensili fino ad arrivare al massimo al 16.11 (ovviamente le rate si riducono man mano che si differisce di mese in mese la partenza della rateazione, inoltre il contribuente può scegliere il numero delle rate);

ESEMPIO: la prima delle rate del saldo IVA può essere versata il 16.03, con un massimo di 9 rate fino al 16.11, oppure la prima delle rate può essere versata il 16.04, con un massimo di 8 rate fino al 16.11 e con la maggiorazione dello 0,4%.

  • versamento in unica soluzione con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente unifica il versamento delle imposte con quello del saldo IVA;
  • versamento a rate con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente può scegliere di far partire le rate del saldo IVA nel momento in cui versa le imposte sui redditi (attenzione: si può anche decidere di versare a rate il saldo IVA e in unica soluzione le imposte sui redditi, la scelta è libera).

Unico accorgimento: la scadenza che in origine era prevista per il 16.06 o 16.07 con la maggiorazione dello 0,4% ora, per effetto del nuovo calendario del tax day, slitta rispettivamente al 30.06 e al 30.07.

Nota bene: rimangono fermi i termini di versamento per i seguenti contribuenti:

  • saldo IVA del mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili previsto al 16.01.2017
  • saldo IVA dell’ultimo trimestre 2016 per i contribuenti c.d. trimestrali speciali (ad esempio i distributori di carburante) previsto per il 16.02.2017.

I codici tributo restano immutati:

  • 6099 saldo IVA annuale;
  • 6012 saldo IVA contribuenti mensili;
  • 6034 saldo IVA contribuenti speciali.

 

09 Feb 2017

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