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La giusta compensazione del credito IVA

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Può accadere che ogni contribuente manifesti in data 31.12.2016 un’eccedenza a credito IVA e che contemporaneamente, il contribuente stesso manifesti l’esigenza di poterla compensare in F24 con altri tributi e contributi a debito nei confronti di: Erario, Enti previdenziali ecc…

Pertanto, sperando di farLe cosa gradita, sottoponiamo alla Sua attenzione il seguente documento, al fine di guidarLa nelle operazioni di compensazione orizzontale, cioè in F24, nella tranquillità della norma e del comportamento da lei posto in essere.

La regola generale

La compensazione orizzontale in F24 fra crediti e debiti avviene come segue:

Il contribuente che presenta, ad esempio un credito IVA al 31.12.2016 può procedere a compensazione in F24 per saldare debiti tributari e contributivi a partire dalla data del 1.1.2017.

Le regole per la compensazione

Nelle tabelle che seguono le illustriamo le giuste regole per la compensazione orizzontale, offrendole anche una breve check list della sua posizione.

Passo n 1 – verificare che non sussistano cartelle esattoriali oltre la soglia stabilita per legge.

IL VINCOLO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Non è possibile la compensazione dei crediti relativi alle imposte fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e debiti accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza di detto divieto si incorre in una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Passo n 2 – verificare il credito IVA

Nell’ultima liquidazione dell’anno 2016 può essersi manifestata un’eccedenza di credito che la norma vuole si possa compensare a partire dall’1.1.2017, ma occorre andare per gradi.

Tanto per cominciare, detta eccedenza dovrà essere indicata in dichiarazione IVA/2017 e dovrà essere riscontrabile dal seguente controllo preliminare:

  • controllo del credito al 31.1.2016;
  • chiusura dell’ultima liquidazione dell’anno, dicembre 2016/IV trimestre 2016 con evidenza di un credito;
  • corrispondenza alla realtà di tutte le operazioni svolte nell’anno che hanno generato l’eccedenza (cioè controllo contabile);
  • corrispondenza fra eventuali versamenti effettuati nell’anno e risultanze delle liquidazioni;
  • certezza dell’esistenza del credito al 31.12.;
  • indicazione del credito in dichiarazione IVA 2017.

Passo n. 3 – scegliere quanto compensare, stando attenti alle soglie di credito “mandato” in compensazione

Per compensazioni fino a euro 5.000 (ammontare del credito che compensa i debiti)

Non occorre nessun accorgimento, qualora Lei avesse un credito IVA e volesse compensarlo entro la soglia di euro 5.000 potrà farlo in autonomia senza incorrere in alcun ostacolo.

Si ricordi tuttavia del vincolo imposto dalla presenza di cartelle esattoriali.

Infatti:

  • è possibile compensare il credito IVA scaturito al 31.12.2016 solo per un massimo di euro 5.000, ciò senza incorrere in problemi di sorta e soprattutto liberamente, “senza pensarci troppo” (a patto, ovviamente che detta eccedenza di almeno euro 5.000 esista).

Nei due casi successivi Le consigliamo di rivolgersi allo Studio.

Per compensazioni da 5.000 a 15.000 euro (ammontare del credito che compensa i debiti)

Per compensare crediti superiori ad euro 5.000 ma sotto la soglia di euro 15.000 lei dovrà:

  • Avere presentato la dichiarazione IVA/2017;
  • Procedere a compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioè 28.02, quindi se la presentazione della dichiarazione avviene entro febbraio, sarà possibile per Lei compensare da 5.000 a 15.000 euro di credito IVA solo dal 16.03.2017 e solo utilizzando il canale Entratel (ora sostituito con il desktop telematico) o Fisconline.

Per compensazioni oltre 15.000 euro (ammontare del credito che compensa i debiti)

Per utilizzare crediti in compensazione orizzontale sopra la soglia di euro 15.000 Lei dovrà:

  • Avere presentato la dichiarazione IVA/2017;
  • Procedere a compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioè 28.02, quindi se la presentazione della dichiarazione avviene entro febbraio, sarà possibile compensare da 5.000 a 15.000 euro di credito IVA solo dal 16.03.2017. Solo utilizzando il canale Entratel (ora sostituito con il desktop telematico) o Fisconline;
  • In aggiunta: la dichiarazione IVA/2017 dovrà recare in alternativa o il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Inoltre, qualora Lei abbia maturato crediti di gran lunga notevoli Le ricordiamo quanto segue:

  • Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili è fissato in 700 mila per ciascun anno solare.
  • Detto limite è innalzato ad 1.000.000 di euro per chi effettua subappalti.

Il che significa che indipendentemente dall’anno di formazione del credito e indipendentemente dalla tipologia di tributo a credito i contribuenti possono compensare in F24 solo 700.000/1.00.000 in un anno solare.

 

01 Feb 2017

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