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Proroga termine invio dati spese sanitarie

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L’art.3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • le farmacie, pubbliche e private;
  • i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • le strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate al S.S.N. (Legge di stabilità 2016),

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2016.

Per effetto del decreto del Mef 1° Settembre 2016 sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:

  • degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
  • le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004).

Anche i medici veterinari sono tenuti all’invio dei dati in relazione alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

LA PROROGA DEI TERMINI DI INVIO

Il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti del settore slitta dal 31 gennaio al 9 febbraio questo per tenere conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti sopra richiamati e tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, dunque anche per i soggetti che erano già obbligati all’invio dallo scorso anno.

Il contribuente che vuole opporsi alla messa a disposizione dei dati a favore dell’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata può farlo oltre che mediante comunicazione diretta all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2017, termine ormai spirato, direttamente sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

L’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017. A partire dal 2018 l’opposizione potrà invece essere effettuata, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, ritornando dunque ai termini ordinari finora vigenti.

Prima delle nuove disposizioni introdotte dal sopra citato provvedimento l’opposizione poteva essere effettuata, per le spese sostenute nel 2016, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo.

Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2017 metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.

Professionista È tenuto all’invio dei dati sanitari? Note
Dentista SI È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati, essendo iscritto all’albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia NO Tutti gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato SI L’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante” nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle Entrate.

 

Studio costituito come SRL SI L’obbligo scatta da quest’anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi SI Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
Psicologi Si Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Ostetriche SI Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Ottico SI Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Tecnici sanitario di

radiologia medica

 

SI Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Fisioterapista NO Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico SI Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all’invio dei dati.
Massofisioterapisti NO Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti NO Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Biologo nutrizionista NO Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell’attività di dietista SI Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri Si Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Farmacia SI È tra i soggetti espressamente ricompresi nell’ambito applicativo della norma.
Parafarmacia SI Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici SI Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario SI Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Medico sportivo SI In quanto iscritto all’albo dei medici.
Allergologo SI In quanto iscritto all’albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate SI Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.). SI La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non accreditate SI La Legge di Stabilità ha previsto anche per tali strutture l’obbligo di invio a partire dal 2016.
01 Feb 2017

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