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Dichiarazione integrativa Iva: le novità

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Grazie alle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016 è ora possibile integrare a favore del contribuente quelle dichiarazioni IVA per le quali i termini integrativi si erano ormai chiusi.

A tal proposito si veda il box “Nota bene” di seguito riportato.

NOTA BENEDichiarazione integrativa a favore: dichiarazione da cui emerge un maggior credito o un minore debito a favore del contribuente rispetto alla Dichiarazione IVA originariamente presentata.

  • Regola generale ante D.L. 193/2016 (non eliminata): l’integrazione a favore della Dichiarazione IVA era ammessa entro il termine di invio della dichiarazione relativa all’anno successivo.

ESEMPIO:

Dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2014 à da presentare entro il 30.09.2016 (termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA per l’anno 2015, successivo anno d’imposta per il quale effettuare l0integrazione a favore).

  • Regola generale post D.L. 193/2016: l’integrazione a favore della Dichiarazione IVA è ora ammessa entro il 31.12 del 4° anno successivo al termine per l’invio della medesima.

ESEMPIO:

Dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2014 à da presentare entro il 31.12.2019 (31.12 del 4° anno successivo rispetto al termine ultimo della presentazione della dichiarazione originaria, cioè 30.09.2015).

ATTENZIONE: abbiamo quindi più tempo per rettificare a favore le dichiarazioni IVA degli anni:

  • 2012 entro il 31.12.2017 (termine per la presentazione originaria 30.09.2013);
  • 2013 entro il 31.12.2018 (termine per la presentazione originaria 30.09.2014);
  • 2014 entro il 31.12.2019 (termine per la presentazione originaria 30.09.2015);
  • 2015 entro il 31.12.2020 (termine per la presentazione originaria 30.09.2016).

Attenzione all’utilizzo del maggior credito

Si chiede di porre attenzione ad un aspetto molto importante.

Qualora per i Gentili Clienti si ravvisasse la possibilità di dover effettuare una Dichiarazione integrativa a favore, in materia di IVA, le ragioni di ciò sarebbero riconducibili alle seguenti motivazioni:

  • fatture di acquisto non registrate all’epoca (che farebbero scaturire maggiori detrazioni e quindi maggiori crediti);
  • eventuale registrazione “doppia” di fatture di vendita (tale situazione avrebbe all’epoca generato un eccedenza di versamento da rettificare con apposita Dichiarazione integrativa).
NOTA BENE – Si chiede quindi la massima attenzione, nonché la massima solerzia nel contattare lo studio qualora rinveniste le motivazioni di cui sopra.

La situazione che si genererebbe sarebbe sicuramente a Vostro favore, ma sarebbe il caso di vagliare esattamente l’utilizzo del credito che se ne farebbe.

La presentazione della Dichiarazione integrativa a favore e l’utilizzo del credito scaturente

Si noti che la Dichiarazione integrativa a favore può ora essere presentata, come detto poco sopra entro il 4° anno successivo dalla presentazione della dichiarazione originaria, tuttavia occorre osservare che per gli anni d’imposta dal 2015 in avanti a seconda che l’integrazione a favore venga presentata entro il precedente termine (ante D.L. 193/2016) che non è stato eliminato, o dopo detto termine, ma comunque entro il 31.12 del 4° anno successivo, il trattamento del credito sarà differente.

Ciò perché per l’anno d’imposta 2015 è ancora in corso il termine per la presentazione integrativa a favore ante D.L. 193/2017 (scadendo il termine entro il 28.02.2017), così pure per gli anni successivi.

Mentre per gli anni d’imposta 2014 e precedenti le uniche integrazioni possibili avverranno solo dopo il termine originariamente previsto. Come esposto in tabella.

Anno d’imposta Termine ante D.L. 193/2016 Termine post D.L. 193/2016 (riaperto)
2015 28.02.2017 – termine in corso 31.12. 2020 – termine in corso
2014 30.09.2016 – termine scaduto 31.12.2019 – termine in corso
2013 30.09.2015 – termine scaduto 31.12.2018– termine in corso
2012 30.09.2014 – termine scaduto 31.12.2017– termine in corso

Relativamente agli anni d’imposta.

 

08 Mar 2017

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