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Modelli Intrastat: prossima chiamata con novità

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Gli operatori economici che pongono in essere operazioni di cessioni con altri Stati appartenenti all’UE (operazioni intracomunitarie) devono presentare apposita dichiarazione, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o all’Agenzia delle Entrate, che riepiloghi l’ammontare delle operazioni svolte con riferimento ad un determinato periodo.

Novità introdotte dal D.L. 193/2016

Si ricorda che fino al 25.01.2017, con riferimento quindi alle operazioni poste in essere nel mese di dicembre 2016 o nel 4^ trimestre 2016, si dovevano comunicare anche le operazioni di acquisto intracomunitarie –  Modello Intrastat 2.

Novità sono state introdotte in relazione a questo adempimento; infatti l’articolo 4 comma 4, lettera b) del D.L. 193/2016 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017) prevede che “… b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato Membro dell’Unione Europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse…”.

Ciò comporta, con decorrenza dal periodo d’imposta in essere all’01.01.2017, l’abolizione dell’obbligo della presentazione delle Dichiarazioni Intrastat con riferimento alle sole operazioni di acquisto di beni o servizi intracomunitari (conseguentemente con riferimento al modello Intra-2).

L’obbligo di dichiarazione delle operazioni di cessioni di beni e servizi verso Paesi comunitari rimane pertanto confermato anche in futuro, da qui la prima scadenza con riferimento al periodo d’imposta 2017.

La scadenza del 25.01.2017 per queste operazioni (operazioni di acquisto di beni e servizi intracomunitarie) effettuate nel mese di dicembre 2016 o nel 4^ trimestre dello stesso anno ha rappresentato quindi l’ultimo adempimento, in quanto l’abolizione dell’obbligo ha effetto a partire dalle operazioni poste in essere a far data dall’01.01.2017.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fugando i legittimi dubbi in tal senso con propria nota prot. n. 244 del 10.01.2017.

Analizziamo ora l’obbligo di comunicazione, ancora vigente, con riferimento quindi alle operazioni di cessioni intracomunitarie, la cui periodicità varia in relazione al volume delle operazioni poste in atto e può essere:

  • mensile: per cessioni di beni o servizi intracomunitari uguali o maggiori di € 50.000,00, per ciascuna categoria di operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestre precedenti. L’invio dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento delle operazioni;
  • trimestrale: per cessioni di beni o servizi intracomunitari di importo inferiore a € 50.000,00 con invio il 25 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento.

Ecco quindi che il 25.02.2017 (27.02.2017 essendo il 25 febbraio festivo) dovranno essere inviate le dichiarazioni con riferimento alle cessioni poste in essere nel mese di gennaio 2017.

I contribuenti interessati all’invio dei modelli Intra sono:
  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, Soc. Cooperative, Spa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie.

Da ricordare

L’adempimento ha lo scopo di riepilogare, consentendo quindi un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute nonché un controllo incrociato con gli operatori economici coinvolti, le operazioni di cessione di beni e servizi effettuati con i Paesi aderenti all’UE.

La dichiarazione avrà rilevanza sia ai fini dei dati fiscali che dei dati statistici oggetto di comunicazione.

Infatti, i modelli Intrastat consentono di effettuare valutazioni di natura statistica sugli scambi effettuati tra i vari operatori economici nazionali con il resto dei Paesi aderenti all’Unione Europea, per questo motivo tra l’altro tutti i Paesi Membri hanno adottato normative comuni in relazione alle suddette operazioni sia ai fini fiscali che ai fini statistici.

Sono considerate “operazioni intracomunitarie” tutti gli scambi tra soggetti aderenti all’UE in possesso dei requisiti soggetti e oggettivi qui sotto indicati:

Requisiti soggettivi:
devono essere in possesso di Partita Iva Comunitaria attiva (i soggetti devono quindi risultare attivamente iscritti al Vies); la verifica è fattibile attraverso l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Requisiti oggettivi:
  • onerosità dell’operazione: le transazioni devono prevedere il pagamento di un corrispettivo (non è prevista quindi la gratuità dell’operazione);
  • effettiva movimentazione: i beni ceduti devono essere trasportati o spediti da Paese UE verso altro Paese UE; ciò indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto. In assenza di trasferimento fisico l’operazione si considera interna e quindi imponibile Iva;
  • soggettività passiva: è necessario che l’operazione abbia per contraenti soggetti passivi comunitari.
  • costituzione del diritto di proprietà: l’operazione deve comportare il trasferimento e la costituzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di scambio.

L’abrogazione del Modello Intrastat – 2 con riferimento agli acquisti intracomunitari rappresenta solo simbolicamente una semplificazione degli adempimenti.

Ricordiamo infatti che sempre il D.P.R. 193/2016 ha introdotto l’obbligo di trasmissione del “nuovo spesometro” introdotto dall’art. 4 comma 1 del D.L. n. 193/206 il quale ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, istitutivo appunto della nuova comunicazione delle fatture di acquisto e di cessione di beni (compresi quelle intracomunitarie) con periodicità trimestrale.

Informazioni pratiche

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE

1) Reperibilità dei modelli

I modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove tra l’altro risultano disponibili anche i software per la compilazione e per il controllo della dichiarazione oltre che per la preparazione del file telematico da inviare.

I modelli, le istruzioni, il relativo software di compilazione e di controllo sono altresì reperibili anche sul tradizionale sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate seguendo il link: cosa devi fare; dichiarare; dichiarazione operazioni intracomunitarie; elenchi riepilogativi Intrastat.

2) Modalità di trasmissione

I modelli, debitamente compilati, devono essere trasmessi obbligatoriamente con modalità telematica, attraverso i seguenti canali:

  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Agenzia delle Entrate, canale Entratel (se all’invio è delegato Intermediario abilitato;
  • Agenzia delle Entrate, canale Fisconline (se all’invio provvede direttamente il contribuente con le proprie credenziali di accesso.

3) Possibilità di ravvedimento

Con riferimento alle violazioni in materia di dichiarazione “Intrastat” è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento con l’applicazione di sanzioni ridotte modulate in relazione al “ritardo” con il quale il contribuente provvede a sanare volontariamente, prima quindi dell’avvio dell’attività di accertamento dell’Ufficio, le violazioni in materia di dati fiscali o di dati statistici.

 

02 Mar 2017

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