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Processo Tributario telematico: il calendario di attivazione

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Il (PTT) si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già in parte, attuato nel processo civile ed arriverà, entro il 15 luglio 2017, a trovare applicazione in tutte le regioni del territorio nazionale.

Ad oggi, infatti, il PTT (Processo tributario telematico) si trova ancora nella fase di estensione graduale, che è iniziata il 1° dicembre 2015, con le regioni di Umbria e Toscana e che terminerà il 15 luglio di quest’anno con Marche, Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.

Come si vedrà in seguito, il Processo tributario telematico per ora è ancora facoltativo, nel senso che le parti possono ancora decidere di effettuare ricorso contro un atto di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, utilizzando la modalità tradizionale (quindi notifica del ricorso alla controparte in modalità cartacea secondo le ordinarie maniere previste fino ad oggi e depositando cartaceamente il fascicolo in Commissione tributaria per la costituzione in giudizio). Tuttavia, decidendo di beneficiare del PTT fin da subito (nelle regioni in cui è già attivo) ne conseguiranno certamente dei vantaggi per tutte le parti chiamate in causa, ossia giudici tributari, contribuenti, professionisti ed enti impositori.

Vantaggi Processo tributario telematico
Consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso in cui sono coinvolti;
Semplificazione;
Risparmio in termini di costi e di tempo (non sarà più necessario recarsi in Commissione tributaria a depositare il fascicolo per la costituzione in giudizio, la quale potrà, invece, avvenire “comodamente” da casa o dall’ufficio).

Calendario di attivazione

Come anticipato, il PTT è ancora in fase di estensione graduale sul territorio nazionale. Pertanto ad oggi vi sono alcune regioni in cui è già possibile fruirvi ed altre in cui, invece, si dovrà ancora attendere.

Di seguito si fornisce il dettaglio.

Calendario attivazione PTT
Regione Attivo

(SI/NO)

Dal
Umbria e Toscana SI 01/12/2015
Abruzzo e Molise SI 15/10/2016
Piemonte e Liguria SI 15/11/2016
Emilia Romagna e Veneto SI 15/12/2016
Campania, Puglie e Basilicata SI 15/02/2017
Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia NO 15/04/2017
Calabria, Sicilia e Sardegna NO 15/06/2017
Marche, Val d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano NO 15/07/2017

Ambito applicativo

Per l’utilizzo del PTT occorre la registrazione al S.I.G.I.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) tramite il Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il sistema richiede:

  • il possesso di una casella PEC;
  • il possesso di una firma digitale valida.

Vi possono accedere (previa autenticazione), tutte le parti del processo, quindi:

  • giudici tributari;
  • la parte ricorrente;
  • la parte resistente;
  • procuratori;
  • difensori incaricati (avvocati, dottori commercialisti, ecc.);
  • il personale delle segreterie delle Commissioni tributarie;
  • i consulenti tecnici, ecc.

Il Processo tributario telematico consente alle parti processuali di:

  • effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi (ossia la costituzione in giudizio, previa notifica mediante PEC del ricorso all’ente impositore);
  • depositare tutti gli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;

accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

NOTA BENE – Le regole operative e tecniche del PTT sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 ed analizzate nella Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 (Prot. n. 5249).

NON obbligatorietà

Fino a nuove disposizioni il PTT non è ad oggi ancora obbligatorio (nemmeno nelle regioni dove già è attivo). Pertanto, il ricorrente potrà continuare ad utilizzare le procedure tradizionali ossia:

  • notifica del ricorso in modalità cartacea secondo le modalità previste;
  • successiva costituzione in giudizio con deposito cartaceo del fascicolo alla Commissione Tributaria competente.
NOTA BENE – Si ricorda che in base alle modalità tradizionali, il ricorso può essere notificato alla controparte, seconda una delle seguenti modalità:

  • mediante consegna diretta;
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

La costituzione in giudizio avviene (entro 30 giorni dalla notifica del ricorso) mediante deposito in Commissione tributaria dell’originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

Per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, il termine per la costituzione in giudizio inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso all’ente impositore.

Ad ogni modo, anche se per ora il PTT non è ancora obbligatorio, occorre tener presente che:

Regola generale
La parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai

sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati.

Ipotesi Regola
La parte ricorrente effettua il ricorso con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello). La parte resistente ha facoltà di scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali. L’eventuale scelta delle modalità tradizionali non preclude la validità del deposito.
In appello

Qualora la parte, sia ricorrente che resistente, si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento. Tuttavia, qualora la parte effettui la sostituzione del difensore, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni ex comma 3 dell’articolo 2 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo.

 

08 Mar 2017

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