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Invio istanza di definizione agevolata: proroga termini

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017 (la n°74) il Decreto Legge 36/2017 relativo alla proroga dei termini di presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016. Pertanto la proroga è immediatamente operativa passando, dunque, dal 31 marzo al 21 aprile.

La proroga dei termini dell’invio del responso da parte di Equitalia circa l’esatta individuazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria resta invece ancora legato all’emendamento del D.L. terremoto che se otterrà il lascia passare del Senato invece sposterà al 15 giugno il termine ora fissato al 31 maggio.

Nessuno effetto sugli altri termini – Restano invariati gli altri termini; la proroga in commento non va per nulla ad intaccare tutte le altre scadenze relative alla rottamazione ed in particolare i pagamenti dovuti; pagamento in un’unica soluzione, versando il 100%, entro luglio 2017 o in 5 rate:

  • 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
  • 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
  • 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
  • 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
  • 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

La definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare:

  • le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Per manifestare la propria adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli lo stesso contribuente è tenuto a presentare entro il 21 aprile 2017 apposita istanza di definizione

La presentazione dell’istanza entro il 21 aprile

Presentazione modello DA1

Per aderire alla rottamazione è necessario compilare il modulo DA1 in ogni sua parte. Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modulo – DA2.

Se si possiedono le credenziali di accesso
Se il contribuente ha le credenziali di accesso (SPID, Agenzia delle Entrate, Inps, Carta nazionale dei Servizi) può: entrare nella sua area riservata, cliccare su “Definizione agevolata” nel menù a sinistra; selezionare le somme che si vuole far rientrare nella domanda di adesione e scegliere il numero di rate e quindi inviare direttamente la domanda.

Se non si possiedono
Se invece non si è in possesso delle credenziali è necessario compilare il modulo on line o scaricarlo dal sito (DA1). Al termine della compilazione sarà necessario stamparlo, firmarlo e presentare l’adesione alla rottamazione, nelle seguenti modalità:

  • per posta elettronica alla casella e-mail o PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, unitamente alla copia del documento di identità;
  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione.

Delega all’intermediario(EquiPRO)
La via alternativa è rappresentata dalla delega all’invio a favore di un professionista di fiducia a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Infatti, gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono con EquiPro, la nuova area riservata intermediari, non solo visualizzare on line la tua situazione debitoria e i piani di rateizzazione, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi.

Soggetti interessati
L’accesso a EquiPro è consentito agli intermediari e ai loro incaricati abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998).

Funzioni disponibili
Gli intermediari abilitati e i loro incaricati potranno, infatti, con EquiPro non solo visualizzare on line la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:

  • pagare cartelle e avvisi di pagamento;
  • ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro;
  • trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della riscossione;
  • trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

Come
Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo Sportello.
L’intermediario o l’incaricato abilitato per poter accedere all’Area riservata del portale di Equitalia deve:

  • essere già abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate;
  • essere abilitato alla funzione denominata “servizi on-line Equitalia”.

Inoltre gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti ai nuovi servizi.

Come attribuire la delega
La modalità di attribuzione e accettazione delle deleghe on-line prevede tre passaggi fondamentali:

  • l’intermediario abilitato (o suo incaricato) deve entrare nell’Area riservata agli intermediari – EquiPro con le credenziali di Entratel dell’Agenzia delle Entrate o tramite Smart Card (Carta Nazionale dei Servizi), accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio che ha validità quattro anni;
  • il contribuente (delegante) deve entrare nell’Area riservata ai cittadini con le sue credenziali e accedere alla sezione “Delega un intermediario”, prendere visione delle “Condizioni generali di adesione” ai servizi web e indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato che desidera delegare. La delega, che potrà essere revocata in qualsiasi momento, ha una validità di due anni;

l’intermediario abilitato (o suo incaricato), sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta.

Ulteriori indicazioni

  1.  Il contribuente può delegare l’intermediario a gestire la sua situazione conferendogli la delega attraverso la procedura tradizionale, insieme ad una copia del proprio documento di identità. L’intermediario ha l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante che dovrà essere numerata e annotata giornalmente in un apposito registro cronologico.
  2. La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall’intermediario all’Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel. L’Agenzia effettuati gli opportuni riscontri, trasmette a Equitalia, con riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all’intermediario (codice fiscale dell’intermediario, codice fiscale del delegante, data della delega).
  3. La delega conferita ha carattere generale e consente all’intermediario delegato di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web.

Per consentire agli intermediari di ricevere le deleghe ai nuovi servizi da tutti i loro assistiti, la vecchia area riservata continuerà a essere attiva fino al 30 giugno 2017 e si accederà ovviamente con le vecchie deleghe.
Equitalia garantisce quindi per il periodo iniziale un doppio binario di accesso. Dopo il 30 giugno, invece, sarà attiva solo la nuova Area riservata con le nuove deleghe (fonte sito Equitalia).

 

27 Apr 2017

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