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Presentazione modello MUD 2017

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Con il MUD (Modello Unico Dichiarazioni Ambientali), i soggetti interessati denunciano i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente.

Per il MUD 2017 è confermato lo stesso modello utilizzato nel 2016 e previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, il quale si articola in 6 differenti comunicazioni, ciascuna riferita ai diversi soggetti obbligati all’invio (si veda tabella che segue). Il citato D.P.C.M. ne individua anche il termine di presentazione: 30 aprile di ciascun anno.

In assenza di modifiche legislative, anche il MUD 2017 (anno d’imposta 2016) andrà, quindi, presentato (alla CCIAA di competenza) entro il prossimo 30 aprile 2017 che però essendo domenica (ed il 1° maggio festivo) slitta al 2 maggio.

Modello MUD/2017 (periodo d’imposta 2016)
Termine di presentazione Composizione del Modello
30 aprile 2017

(che slitta al 2 maggio)

1)     Comunicazione Rifiuti Speciali;

2)     Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

3)     Comunicazione Imballaggi;

4)     Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

5)     Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;

6)     Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati all’invio del MUD 2017 i soggetti riportati nella tabella che segue da cui si può notare che ciascuno di essi invia la relativa comunicazione di cui si compone il modello stesso.

Soggetti interessati
Tipologia comunicazione Soggetti obbligati
Comunicazione Rifiuti Speciali
  • Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ovvero Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
Comunicazione veicoli fuori uso Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione imballaggi
  • CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) D.Lgs. 152/2006;
  • Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 in particolare:

  • impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
  • centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151.
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Soggetti esonerati

Non presenta il MUD chi nell’anno di riferimento non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti. Quindi, non è tenuto a presentare il MUD 2017, il soggetto che nel 2016 non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti. Inoltre sono esonerati dalla presentazione del MUD:

  • coloro che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo se si tratta di rifiuti non pericolosi);
  • i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 (in particolare, sono esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi);
  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione ma a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio, a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa, a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che non producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

CCIAA competente e modalità di invio

Il MUD va inviato alla CCIAA competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Dunque, per un’impresa obbligata alla presentazione del MUD con sede della propria attività o unità locale nella provincia di Caserta, il Modello è da inviarsi alla CCIAA di Caserta.

La tabella che segue riporta le modalità di invio.

Modalità invio MUD
Modalità di invio Predisposizione del file Note
Invio telematico

(E’ la modalità obbligatoria)

Software predisposto da Unioncamere e disponibile al link:

http://mud.ecocerved.it/.

 

In entrambi i casi il file predisposto deve essere firmato digitalmente e inviato (telematicamente) attraverso il sito:

http://www.mudtelematico.it/.

 

Altro software gestionale di studio
Cartacea

(MUD Comunicazione semplificata)

Mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento indirizzata alla CCIAA competente Tale modalità è consentita esclusivamente ai produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

In caso di spedizione cartacea, sul sito internet http://mudsemplificato.ecocerved.it/è disponibile una nuova applicazione per la compilazione del MUD Comunicazione semplificata, da stampare e spedire alla Camera di Commercio. L’applicazione consente a chi ha i requisiti per presentare il MUD cartaceo, di compilarlo, con procedura guidata e controlli di correttezza, stampare la dichiarazione ed inviarla alla CCIAA, allegando l’attestato di avvenuto pagamento dei diritti. Non è necessaria la firma digitale né il pagamento elettronico.

Tabella spese dovute

Spese MUD
Modalità di invio Diritti di segreteria Modalità di pagamento
Invio telematico

 

10 euro per ogni unità locale dichiarante

 

Carta di credito o Telemaco Pay (pagamenti.ecocerved.it).
Cartacea 15 euro per ogni unità locale dichiarante Bollettino postale in cui inserire gli estremi di c/c e la causale così come indicati dalla CCIAA competente (consultare il sito della CCIAA). La ricevuta del pagamento eseguito va allegata al modello da inviare.

 

Tardiva o omessa presentazione del MUD

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione.

La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In questo caso l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Per le “Comunicazione Veicoli Fuori Uso” in caso di omessa o irregolare presentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va, invece, da Euro 3.000 a Euro 18.000 (D.Lgs. 209/2003 art. 13, c.7).

Per la comunicazione produttori AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), la mancata o incompleta comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 2.000 a Euro 20.000 (D.Lgs. 151/2005 art.16, c.9).

Sistema sanzionatorio MUD
Ipotesi Sanzione Note
MUD presentato entro il 60° giorno dal termine ordinario di presentazione Da 26 euro a 160 euro

 

 

 

MUD presentato oltre il 60° giorno dalla scadenza ordinaria Da 2.600 euro a 15.500 euro
  • Se oggetto del MUD è la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, la sanzione va da 3.000 euro a 18.000 euro;
  • Se oggetto del MUD è la Comunicazione produttori AEE, la sanzione va da 2.000 euro a 20.000 euro.
MUD incompleto o inesatto Da 2.600 euro a 15.500 euro

27 Apr 2017

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