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Ravvedimento F24 a zero: come compilarlo

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Come si sa il Legislatore fiscale consente al contribuente di eseguire il versamento di debiti tributari attraverso la compensazione di eventuali crediti tributari vantati verso l’erario.

Il contribuente che vuole eseguire il versamento del debito utilizzando in compensazione il credito, compila l’F24 indicando quanto dovuto e quanto compensato nelle rispettive colonne della sezione interessata.

Quindi, ad esempio, un soggetto che avrà un saldo a debito IRPEF 2016 (da ModelloRedditi/2017) di euro 600 e che vanta un credito a saldo IVA 2016 (ModelloIVA 2017) di 800 euro, potrebbe utilizzare il predetto credito per il versamento del debito Irpef di 600 euro. Questi può decidere di utilizzare il credito fino a concorrenza del debito o anche in misura inferiore. Pertanto, supponendo che decida di utilizzare il credito IVA fino a 600 euro (codice tributo 6099) per compensare il debito IRPEF (codice tributo 4001), questi compilerà l’F24 per il versamento in questo modo:

In questo caso, dunque, come si nota, per effetto della compensazione, il ModelloF24 presenta saldo pari a 0. A tal proposito c’è da ricordare che:

  • ai sensi dell’art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 241/1997, un ModelloF24 in cui sono compensati crediti e debiti tributari con saldo finale pari a zero va, comunque, presentato al versamento entro il termine di scadenza per il pagamento del tributo a debito che si sta versando;
  • che, in caso di omessa presentazione al versamento di un ModelloF24 a saldo zero, si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Regola
Cosa Disciplina normativa Sistema sanzionatorio
F24 a saldo 0 per effetto di compensazione Va comunque presentato al versamento entro il termine di pagamento del debito tributario che si versando In caso di omessa presentazione al versamento:

  • 100 euro;
  • oppure 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Ravvedimento operoso

Il contribuente che omette la presentazione al versamento di un ModelloF24 che presenta un saldo 0 per effetto di compensazioni, può regolarizzare la propria omissione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997 ed applicando la relativa riduzione sanzionatoria a seconda del momento in cui si ravvede.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella citata Risoluzione n. 36/E, l’applicazione del ravvedimento comporta il versamento delle seguenti sanzioni:

  • 1/9 di 50 euro (5,56 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato entro i primi 5 giorni dall’omissione;
  • 1/9 di 100 euro (11,11 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato oltre i primi 5 giorni ma entro 90 giorni dall’omissione;
  • 1/8 di 100 euro (12,50 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato oltre i 90 giorni ma entro 1 anno dall’omissione;
  • 1/7 di 100 euro (14,29 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato oltre 1 anno ma entro 2 anni dall’omissione;
  • 1/6 di 100 euro (16,67 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato oltre i due anni dall’omissione;
  • 1/5 di 100 euro (20 euro) se il ModelloF24 a saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. PVC).

Si tenga presente che:

  • il termine dal quale occorre partire per verificare la sanzione applicabile è quello entro cui andava versato il debito oggetto della compensazione.

Da sapere
Cosa Regola
Interessi Non sono dovuti interessi (poiché non si sta ravvedendo l’imposta ma solo l’omessa presentazione di un ModelloF24 a 0).
Compensazione della sanzione È possibile compensare anche la sanzione dovuta.
Esclusione del ravvedimento Affinché si possa ravvedere l’omessa presentazione dell’F24 a zero è necessario che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Riprendendo l’esempio di cui in premessa, qualora, dunque, il contribuente abbia già ricevuto, ad esempio, un avviso bonario con cui gli viene contestato l’omesso versamento del debito, questi non potrà più ravvedere l’F24 a zero omesso.
F24 telematico Il ModelloF24 a saldo 0 per effetto di compensazione va sempre presentato in modalità telematica (sia se trattasi di titolare di partiva IVA che di soggetto non titolare di partita IVA). Si ricorda, infatti, che:

  • i titolari di partita IVA, per il versamento dei tributi, devono sempre utilizzare il ModelloF24 in modalità telematica (direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; oppure tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel);
  • per i soggetti non titolari di partita IVA (per effetto delle novità introdotte con il D.L. 193/2016), l’obbligo del ModelloF24 telematico sussisterà solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale sarà pari a 0 oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale sarà positivo. Il versamento telematico potrà essere eseguito direttamente dal contribuente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) oppure tramite intermediario abilitato.

Compilazione F24: esempi

Per il versamento della sanzione da ravvedimento occorre compilare la sezione “Erario” nel modo che segue:

Versamento sanzione
Sezione Erario F24 Cosa indicare
Codice tributo 8911
Anno di riferimento L’anno in cui è stata commessa la violazione
Importi a debito versati Indicare l’importo della sanzione dovuta

ESEMPIO – Un soggetto titolare di partita IVA aveva un saldo a debito IRPEF 2015 (da ModelloUnico/2016) di euro 800 e vantava un credito a saldo IVA 2015 (ModelloIVA/2016) di euro 1.200 euro (che chiedeva di utilizzare in compensazione). Questi aveva deciso di utilizzare il predetto credito (fino a concorrenza degli 800 euro) per versare il saldo IRPEF, ma ha omesso di presentare al versamento il ModelloF24 a saldo 0 per effetto della predetta compensazione. Questi decide di ravvedersi oggi, quindi, la sanzione da ravvedimento è pari a 12,50 euro (il debito IRPEF andava versato entro il 16 giugno o 6 luglio 2016 a seconda se il contribuente era interessato o meno dalla proroga concessa con il DCPM dello scorso anno).

1° ipotesi

  • Il contribuente può compilare oggi e presentare al versamento un ModelloF24, in cui indicherà il debito ed il credito compensati con aggiunta della sanzione (compensata anch’essa supponendo che il credito IVA di 1.200 sia ancora disponibile). Dunque, il Modello F24 sarà così compilato (il saldo sarà comunque pari a 0):

2° ipotesi

  • Il contribuente può compilare oggi e presentare al versamento un ModelloF24, in cui indicherà il debito ed il credito compensati. Poi presenterà altro F24 con cui versare la sola sanzione da ravvedimento.

Si tenga presente che il ravvedimento si perfezionerà solo con il versamento della sanzione (se tra il versamento del ModelloF24 a zero e quello della sanzione il contribuente dovesse ricever un atto di contestazione il ravvedimento non si intende perfezionato, e l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare la sanzione prevista per l’omesso versamento del tributo 4001).

3° ipotesi

  • Il contribuente può compilare oggi e presentare al versamento un ModelloF24, in cui indicherà il debito ed il credito compensati con aggiunta della sanzione (NON compensata anch’essa). Dunque, il Modello sarà così compilato (il saldo sarà con saldo a debito pari alla sanzione dovuta).

 

27 Apr 2017

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