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730 e utilizzo del credito Irpef in compensazione

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Il contribuente che ha presentato il 730 direttamente, tramite il proprio sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato (quest’ultimi due tenuti ad apporre il visto di conformità) può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dallo stesso modello per pagare, mediante compensazione tramite F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24 quali ad esempio l’Imu e la Tasi. In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

NOTA BENE – L’eventuale volontà di compensazione dei crediti da 730 con altre imposte non comprese nello stesso modello deve essere manifestata mediante la compilazione del Quadro I. Tale quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della Dichiarazione 730, oppure dalla data di trasmissione, se successiva a questo termine, può effettuare dei controlli preventivi anche documentali sulle dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione, se successiva a questo termine.

La compilazione del Quadro I

Vediamo come va compilato il Quadro I ai fini della corretta indicazione degli importi a credito che il contribuente intende utilizzare in compensazione con imposte diverse dall’Irpef.

In particolare venendo alla compilazione del quadro citato:

  • nella casella 1 va indicato l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal modello 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).
  • In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel Quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2017 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24. Particolari indicazioni sono previste in caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta; i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi.

 

ATTENZIONE – Non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge.

ATTENZIONE – Per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), il D.L. 50/2017 ha ridotto da euro 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazione da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

 

La presentazione dell’F24 un esempio pratico

Ai fini della presentazione dell’F24 per l’utilizzo del credito Irpef da 730 in compensazione con altre tipologie di imposta non comprese in tale modello il contribuente persona fisica non titolare di Partita Iva, è opportuno richiamare quelle che sono le regole di presentazione da ultimo modificate dal D.L. 193/216.

 

La manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha introdotto per i titolari di partita iva, quindi soggetti che non possono ricorrere alla presentazione del modello 730 ma che devono presentare il modello Redditi, in presenza di specifici crediti in compensazione quali:

  • Iva (annuali e/o derivanti da richieste di rimborso trimestrali);
  • Imposte sul reddito;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive dell’imposte sui redditi;
  • Irap;
  • Crediti di imposta da indicare nel Quadro RU;

l’obbligo di presentazione telematica dell’F24 tramite Entratel o Fisconline indipendentemente dall’importo del credito utilizzato e dal saldo finale del modello F24. Tali restrizioni, ribadiamo, non trovano operatività per i contribuenti che possono presentare il modello 730 ossia persone fisiche non titolari di partita Iva.

 

ESEMPIO – Un contribuente è tenuto a versare un’imposta IMU pari a € 800; ha presentato il modello 730 dal quale risulta un importo a credito di 250€. Vediamo la compilazione dell’F24 che in questo caso andrà presentato in via telematica come da indicazioni della tabella sopra riportata.

 

 

25 Mag 2017

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