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Modello 730: accesso e gestione delle deleghe

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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017, sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere al Modello 730 precompilato nonché, tra l’altro, il contenuto minimo e le modalità di conservazione delle deleghe rilasciate dai contribuenti ai sostituti d’imposta e agli intermediari.

NOTA BENE – Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale e l’ha dichiarato entro il 15 gennaio mediante comunicazione diretta ai dipendenti o ai pensionati), ad un Caf o a un professionista abilitato.

Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono acquisire apposita deleghe per l’accesso ai documenti relativi alla precompilata unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega fa riferimento all’accesso, alla compilazione e alla trasmissione della stessa dichiarazione.

La Gestione e la conservazione delle deleghe

Andiamo a riportare in via tabellare, le modalità di gestione e conservazione delle deleghe da parte del professionista abilitato chiamato a prestare assistenza fiscale.

Acceso alla precompilata da parte dei sostituti di imposta Caf o professionisti abilitati
La gestione delle deleghe
Contenuto della delega La delega per l’accesso ai documenti deve contenere le seguenti informazioni:

  •  codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
  • data di conferimento della delega;
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni aggiuntive.

La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento (Circolare Agenzia delle Entrate 11/E/2015).

No alla precompilata Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
Condizioni operative per il sostituto d’imposta Il sostituto d’imposta accede alla precompilata solo se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Indicazioni operative per Caf e professionisti abilitati I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Limiti temporali di accesso L’accesso ai documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative;
  • consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via Web.
Richiesta tramite file Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti appena sopra citati per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.
Contenuto del file Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato);
  • codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi in cui per l’accesso ai documenti dichiarativi i sostituti d’imposta si avvalgono dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle Dichiarazioni dei Redditi;
  • l’elenco dei documenti, ossia precompilata più foglio allegato richiesti, contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:
  • codice fiscale del contribuente;
  • reddito complessivo del contribuente esposto nella Dichiarazione dei Redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730 o dal Quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
  • importo esposto al rigo “differenza” nella Dichiarazione dei Redditi relativa al secondo anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal Quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
  • in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se nel secondo anno precedente il contribuente non ha presentato la Dichiarazione dei Redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
  • numero e data della delega ;
  • tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
Errori nel file inviato In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, non sono consegnati i documenti dichiarativi per i soggetti segnalati nella ricevuta telematica . In tal caso è necessario inviare un nuovo file che riporti i dati corretti.
Richiesta tramite web I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti dichiarativi relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata così come avviene nel caso di invio di richieste di download tramite file.
Gestione delle deleghe Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega;
  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del delegante.
Conservazione delle deleghe I Caf e i professionisti sono tenuti a conservare le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis), del Decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del Decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata. La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si determina la revoca della stesa e restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

 

25 Mag 2017

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