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730: rimborsi e controlli preventivi

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Con il Provvedimento A.D.E. datato 9 giugno l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi d’incoerenza in presenza dei quali i 730 sono soggetti a controlli preventivi con conseguente traslazione dei termini di effettuazione dei rimborsi a favore del contribuente. In particolare facciamo riferimento agli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Come specificato nelle istruzioni ministeriali che accompagnano il modello 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’Ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, d’acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.

NOTA BENE – Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione)

 Controlli preventivi 730 ed elementi d’incoerenza

La Legge di Stabilità 2016 in materia di 730 e controlli preventivi ha stabilito ai fini dell’attivazione degli stessi il venir meno del presupposto di presenza di carichi di famiglia che determinano rimborsi superiori a € 4.000; quindi ai fini dell’espletamento dei controlli preventivi non è necessario che i rimborsi d’importo superiore a € 4.000 siano collegati a detrazioni per carichi di famiglia.

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È altresì considerata elemento d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti

 

Elementi d’incoerenza e controlli preventivi

730/2017 con esito a rimborso

DATI ANNI PRECEDENTI Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente.
DATI COMUNICATI DA SOGGETTI ESTERNI (ESEMPIO: BONIFICI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, I CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE) Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
IRREGOLARITÀ ANNI PRECEDENTI Presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti

 

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati visto l’espresso richiamo della normativa in commento contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo n. 175 del 2014. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E 2016 aveva allargato già il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati; si ritiene però che i controlli in commento dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 sia presentato con le modalità tradizionali (art.13 D.M. 164/99) e non per la precompilata presentata tramite CAF e professionisti abilitati.

 

LE DATE DA RICORDARE

Data da ricordare Contribuente Sostituto d’imposta CAF o professionista
Entro il 7 marzo   Invia all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate.  
Entro il 31 marzo Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.  
Dal 18 aprile 2017 Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.  
Entro il 7 luglio Presenta al proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Riceve dal sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.
Entro il 23 luglio Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730- 1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF. Nei giorni successivi alla presentazione del mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.   Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte a condizione che, alla data del 7 luglio, abbia già trasmesso l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2017 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2017) Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.  
Entro il 30 settembre 2017 Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.    

 

22 Giu 2017

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