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Diritto camerale 2017: versamento

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L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari”), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In base al predetto articolo, la riduzione è iniziata nel 2015 e si arriva con una riduzione nella misura del 50% a decorrere dal 2017. In particolare, il diritto annuale è ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015;
  • del 40%, per l’anno 2016;
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Gli importi che sono riportati nel seguito della presente Fiscal sono gli importi dovuti per l’anno 2017 già ridotti della misura del 50%.

Il diritto camerale può essere dovuto in misura fissa o in base alla percentuale di fatturato e ciò a seconda del soggetto tenuto al versamento.

Soggetti obbligati

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.

Il diritto annuale deve essere pagato per intero anche se l’iscrizione o la cancellazione dell’impresa è stata fatta in corso d’anno.

Da quando non paga più
Soggetto Regola
Imprese individuali Non sono più tenute al pagamento dall’anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione.
Società ed altri Enti collettivi Non sono tenuti al pagamento dall’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.
Società di persone e consorzi Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenuti al pagamento dall’anno successivo all’atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno.
Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa Cessano di essere tenute al pagamento a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l’esercizio provvisorio d’impresa.
Cooperative in scioglimento Le società cooperative poste in scioglimento da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2545 septies-decies C.C. cessano di essere tenute al pagamento a partire dall’anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.
Start-up Le start up istituite con D.L. 179/12 ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 26, comma 8, primo periodo, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dal momento dell’iscrizione fino al quarto anno, fatto salvo il mantenimento dei requisiti (art. 8, comma 8, secondo periodo e art. 31, comma 4, del D.L. 179/12).

Gli importi delle imprese che pagano in misura fissa

Le imprese che pagano il contributo annuale in misura fissa sono quelle indicate nella tabella che segue con i relativi importi dovuti per il 2017.

Diritto camerale 2017

Imprese (Misura fissa)

Soggetto Importo Note
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44,00 euro
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 100,00 euro
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) 15,00 euro I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali (Nota MISE del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599)
Imprese con ragione di società semplice agricola 50,00 euro Devono essere considerate

agricole le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle imprese

agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di società agricola (Nota MISE del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237)

Imprese con ragione di società semplice non agricola 100,00 euro
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) 100,00 euro
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) 55,00 euro Le imprese con sede principale all’estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare il diritto camerale, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria

Importi per unità locali e sedi secondarie

Il diritto camerale è dovuto non solo per la sede principale ma anche per eventuali unità locali e sedi secondarie. La tabella che segue riporta gli importi dovuti, già con la riduzione del 50%.

Diritto camerale 2017

Unità locali/sedi secondarie

Unità locale/sede secondaria Importo
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. 8,80 euro
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 20,00 euro
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola 10,00 euro
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola 20,00 euro
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) 20,00 euro
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc. 20,00 euro

Diritto camerale dovuto sul fatturato

Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, diverse da quelle di cui sopra, versano il diritto camerale, con riferimento alla sede legale (per le sedi secondarie e unità locali si veda la tabella di cui sopra), applicando al fatturato dell’esercizio 2016, le aliquote definite con il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato.

In particolare calcolano il diritto camerale nel modo predetto, i seguenti soggetti:

  • Società di persone;
  • Società cooperative;
  • Consorzi con attività esterna;
  • GEIE;
  • Società di capitali;
  • Aziende speciali.

La tabella che segue ne riporta il dettaglio.

Diritto camerale dovuto sul fatturato
Scaglione di fatturato Importo dovuto Note
Da 0 a 100.000 euro

 

200 euro in misura fissa Gli importi ottenuti devono essere ridotti del 50%. Così come devono essere ridotti del 50% l’importo di 200 euro relativo al primo scaglione di fatturato e l’importo massimo di 40.000 euro relativo all’ultimo scaglione.
Da 100.001 a 250.000 0,015%
Da 250.001 a 500.000 0,013%
Da 500.001 a 1.000.000 0,010%
Da 1.000.001 a 10.000.000 0,009%
Da 10.000.001 a 35.000.000 0,005%
Da 35.000.001 a 50.000.000 0,003%
Da 50.000.001 e oltre 0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro

 

Termini e modalità di versamento

Per via delle novità introdotte dal D.L. 193/2016 che ha portato al 30 giugno il termine di versamento di imposte e contributi dalla dichiarazione reddituale, cambia anche il termine di versamento per il diritto camerale. Infatti, la regola prevede che:

  • il diritto camerale va versato entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell’acconto dovuto per le imposte sul reddito (con possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%).

Ne consegue che:

Diritto camerale 2017

Termini di versamento

Soggetto Scadenza Note
Imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con l’anno solare 30 giugno 2017 In tutti casi è possibile versare entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%

Soggetti che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180 giorni Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
Soggetti che non approvano il bilancio nei termini stabiliti Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio

Il versamento è eseguito con modello F24 (telematico) compilando la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed indicando:

  • Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento;
  • Codice Tributo: 3850;
  • Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento (quindi per quest’anno indicare “2017”).

NOTA BENE: È possibile la compensazione con crediti d’imposta.

  • In caso d’iscrizione o apertura di unità locale in corso d’anno, il pagamento deve essere effettuato sempre per via telematica utilizzando il modello F24. L’allegazione della copia informatica scansionata del modello F24 in formato pdf alla pratica telematica, dimostrerà l’avvenuto pagamento. In mancanza di tale allegato, l’Ufficio provvederà all’addebito automatico del diritto annuale. Tuttavia, qualora l’utente intenda avvalersi della facoltà di pagare con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza d’iscrizione, deve riportalo espressamente nel campo note della pratica ComUnica.

 

Il ravvedimento del diritto camerale

In caso di omesso o insufficiente versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare il contribuente può ricorrere al:

  • RAVVEDIMENTO BREVE – entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento versando:
  • il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
  • la sanzione ( tributo 3852) del 3,75% (1/8 del 30%) calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
  • gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,1%).
  • RAVVEDIMENTO LUNGO – entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento versando:
  • il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
  • la sanzione ( tributo 3852) del 6% (1/5 del 30%) calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
  • gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo.

ATTENZIONE

  • Il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%;
  • Non sono ammesse le altre forme di ravvedimento previste poiché queste si applicano solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate;
  • Il termine per il ravvedimento decorre dalla data di scadenza ordinaria ossia dal 30 giugno. Tuttavia, per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% (dal 17 giugno al 16 luglio) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia 16 luglio (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013). In questo caso il diritto (cod. tributo. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l’importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%;
  • Per le imprese e unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo d’iscrizione;
  • Le somme dovute per il ravvedimento (interessi e sanzione ridotta), come precisato non possono essere compensate con i crediti a disposizione (Risoluzione n. 115/E/2003).

 

Aumento del 20%

Ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% (comma 10 dell’articolo 18, della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni).

Con il Decreto MISE del 22/05/2017, è stata autorizzata l’applicazione della maggiorazione fino al 20% per il triennio 2017-2019 per le CCIAA che ne hanno fatto richiesta (circa 79). Di seguito il link del Decreto.

http://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/diritto-annuale/normativa/dm-22-maggio-2017

 

15 Giu 2017

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