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News fiscali

Rivalutazione quote e terreni: alla cassa entro il 30.06

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Come noto la Legge di Bilancio 2017 ha riproposto le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione:

  • del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
  • dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.

I nuovi termini riguardano:

  • i beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2017;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2017;
  • le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2017 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001);
  • la data di riferimento dei valori che è quella del 1° gennaio 2017.

I beni rivalutabili

L’agevolazione consente la possibilità di rivalutare i beni di seguito indicati:

  • Partecipazioni: non quotate in mercati regolamentati, quando la loro cessione dà luogo a plusvalenze o minusvalenze (art. 67 co. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR);
  • Terreni: quando la loro cessione dà luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Ambito oggettivo

La nuova norma modifica il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 282/2002 inserendo solo la proroga dei termini e aumentando le aliquote delle imposte sostitutive.

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso con esclusione quindi dei redditi d’impresa.

Pertanto, i soggetti sono i seguenti:

  • le persone fisiche residenti in Italia;
  • le società semplici ed equiparate residenti;
  • gli enti non commerciali residenti;
  • i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.

Perizia

Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nel termine del 30 giugno 2017, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli Uffici dei Giudici di Pace o i Notai.

I professionisti abilitati sono:

  • commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati;
  • ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola.

Imposta sostituiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva risulta pari all’8% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni.

L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il Mod. F24 alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2017;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2017 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
  • 1° rata ⇒  entro il 30.6.2017;
  • 2° rata ⇒  entro il 30.6.2018 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2017;
  • 3° rata ⇒  entro il 30.6.2019 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2017.

A tal fine va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Quale anno di riferimento va indicato “2017”.

Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto “il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”. Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato;
  • in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. Nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E l’Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima: non fa venire meno la validità della rivalutazione; comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati; è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.
  • se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive.

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.10.2013, n. 70/E, ha ribadito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili (mensilmente) ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97, stante il mancato richiamo, nell’art. 15, D.L. n. 185/2008, a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione in esame.

15 Giu 2017

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