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Assegno periodico al coniuge: gli ultimi chiarimenti di prassi

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L’art. 5, comma 6, della Legge 898/70 come modificata dalla Legge 74/1987 recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, modificata dalla Legge 74/1987, prevede che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno  quando quest’ultimo  non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

In materia fiscale l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR considera deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Sono escluse le somme corrisposte una tantum o in luogo dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge.

Chiarimenti di prassi e indicazioni operative

                   Principali chiarimenti prassi e indicazioni operative
Quota relativa al mantenimento dei figli Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del D.P.R. n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Coniuge che percepisce l’assegno In capo al coniuge che percepisce l’assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad IRPEF ricordando quanto riportato sotto.

 

Colonna 1: va barrata la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria.

Colonna 2: si indica il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante ai punti 4 o 5 della Certificazione Unica 2017.

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1.

L’art. 13 comma 5-bis del TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3 (redditi da pensione), non rapportate ad alcun periodo nell’anno.

 

Per la detrazione spettante si rimanda alle istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4.

Adeguamento ISTAT Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.
Assegni alimentari periodici Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.
Contributo casa Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge (Cassazione n. 13029 del 2013) per essere considerati al pari dell’assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare A.D.E. n° 17/2015). Come specificato sempre nello stesso documento di prassi appena citato, per quel che attiene la quantificazione del “contributo casa”, l’importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato ‘per relationem’, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.  Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Limiti deducibilità Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Assegno periodico al coniuge separato o divorziato, che il giudice ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente all’interessato Per quanto riguarda le somme trattenute dal datore di lavoro per oneri deducibili, l’articolo 51, comma 2, lettera h), dello stesso Testo Unico, ne dispone la non concorrenza alla formazione del reddito; pertanto, non vanno evidenziate nella dichiarazione dei redditi. Tra gli oneri che rientrano in tale previsione normativa, vi è anche l’assegno periodico al coniuge separato o divorziato, che il giudice ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente all’interessato.
Somme non deducibili
  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
  • l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata;
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
Documenti da conservare
  • sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto la rivalutazione di tale importo;
  • bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
Inserimento nel modello redditi per colui che corrisponde l’assegno

Detto che l’agevolazione trova applicazione per le spese sostenute nel 2016, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale le stesse devono essere indicate nel Quadro RP del modello Redditi 2017, sezione II rigo RP 22 (Quadro E per il modello 730).

Venendo alla compilazione del rigo RP 22, lo stesso va compilato indicando:

  • in colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione.
  • in colonna 2 l’importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”), corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

28 Lug 2017

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