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730. Controlli formali e visto di conformità

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Al netto dell’effettuazione dei conguagli e delle ritenute, la stagione dichiarativa ordinaria relativa alla presentazione del modello 730 può ritenersi conclusa; di conseguenza entrano in gioco i controlli posti in essere dall’Amministrazione finanziaria di carattere preventivo, automatico o formale. Soffermiamoci proprio su quest’ultima tipologia di controllo ponendola in collegamento con l’apposizione del visto di conformità sul modello 730 da parte del C.A.F. o Professionisti abilitati.

Il D.Lgs. 241/97 all’art. 35 prevede che i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti:

  • nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Per effetto dell’articolo 3-bis, comma 10 e dell’articolo 7-quinquies, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla 8 Legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state ampliate le competenze previste per gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro, prevedendo l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. Ciò ha comportato che l’attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro, restando dunque esclusi da tali attività i soggetti iscritti.

Fa da sé che anche i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF sono soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità.

I controlli formali e il visto di conformità

Come specificato nella Circolare A.D.E.  n° 7/E il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del D.M. n. 164 del 1999. Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli. Con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter, ossia al controllo formale delle dichiarazioni 30 novembre per il 2° o unico acconto 2017.

Controllo formale delle dichiarazioni e visto di conformità
Ritenute d’acconto Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi.
Detrazioni Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Deduzioni Escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Crediti d’imposta Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti.
Liquidazione maggiore imposta Liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.
C.U. Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
ULTERIORI VERIFICHE
  • Corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • Ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • Crediti d’imposta, detrazioni e deduzioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • Attestati degli acconti versati o trattenuti.
Il rilascio del visto di conformità non implica però il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23 del 2011).
Visto di conformità infedele In caso di apposizione di un visto di conformità infedele il CAF o il professionista che presta assistenza fiscale è tenuto a pagare una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (art. 13 D.Lgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/73 (controlli formali delle dichiarazioni), fermo restando la responsabilità del contribuente in caso di un comportamento doloso o colposo dello stesso e la verifica residuale del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni e deduzioni di diverso tipo.
Rimedi al visto di conformità infedele

Se entro il 10 novembre, per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele il CAF o il professionista abilitato trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il professionista è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, in caso d’infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa sopra richiamata, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99.

In questo caso imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.

Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

 

13 Set 2017

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