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Credito d’imposta al Sud: determinazione e richiesta dell’agevolazione

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L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; analizziamo le disposizioni normative in essere per il periodo d’imposta 2016 e le modalità di indicazione del credito d’imposta nel modello dichiarativo Unico PF.

NOTA BENE – Il credito d’imposta deve essere indicato nel Quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato ossia il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel Quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

La Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha profondamente modificato la disciplina normativa originaria di cui alla Legge n° 208 del 2015 prevedendo:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
  • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
  • la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
  • la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

NORMATIVA – La nuova disciplina del credito d’imposta per gli investimenti al sud introdotta dal Decreto Mezzogiorno convertito con modificazione dalla Legge n° 27/2017 trova applicazione a partire dalle acquisizioni di beni effettuati a dal 1° marzo 2017; di conseguenza per il periodi d’imposta 2016 è riconosciuta piena validità al precedente assetto normativo.

Determinazione e richiesta di fruizione del credito d’imposta

                    Credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno (disciplina originaria)
Agevolazione Crediti d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale[1] e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti Regioni:

  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Molise;
  • Sardegna e Abruzzo.
A chi spetta Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta che provvedono ad acquisire bene strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale come sopra definito e destinati a strutture produttive ubicate:

ü  nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata; Calabria, Sicilia ammissibili alle deroghe definite dall’art. 107 par. 3 lettera a) del TFUE[2];

ü  e nelle zone assistite ammissibili alle deroghe ai sensi dell’art.107 par. 3 lettera c) quali Molise Sardegna e Abruzzo.

Investimento agevolabile L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come sopra definito e relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Misura dell’agevolazione
Dimensione impresa Percentuale agevolabile Importo massimo
Piccole imprese 20% 1,5 mln
Medie imprese 15% 5 mln
Grandi imprese 10% 15 mln
Utilizzo in compensazione Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Limiti di compensazione Per la compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando il codice tributo “6869”:

c  il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi (articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

c  non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c  non si applica la preclusione che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del D.L. 78/2010).

ESEMPIO – Un’impresa di piccole dimensioni nel periodo d’imposta 2016 ha effettuato investimenti agevolabili pari a 700.000 euro di cui:

  • 400.000 per impianti;
  • 300.000 per attrezzature.
  • Sono presenti in bilancio amm.ti fiscali così individuati:
  • 100.000 per impianti;
  • 65.000. per macchinari;
  • 27.000 per attrezzature.
Determinazione dell’importo agevolabile
Descrizione Importo
A Impianti 400.000
B Macchinari 300.000
C Attrezzature 0
D Investimento lordo (a+b+c) 700.000
E Amm.to impianti già presenti nella struttura produttiva 100.000
F Amm.to macchinari già presenti nella struttura produttiva 65.000
G Totale amm.ti rilevanti 165.000
Investimento netto agevolabile 535.000
Credito di imposta spettante 107.000
Da riportare nella successiva dichiarazione 93.000
Di cui utilizzato in compensazione in F24 € 14.000

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello approvato in data 14 aprile 2017 è effettuata utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire dal 27 aprile 2017.

Il modello va utilizzato anche per la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge n° 18/2017 sopra richiamata, assoggettati quindi alla previgente normativa.

La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, fino al 31 dicembre 2019. La trasmissione della comunicazione può essere effettuata:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’Ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’Ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale; • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
  • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

L’invio della comunicazione può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione (codice tributo:

  • “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.
04 Set 2017

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