menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

730 rettificativo. Indicazioni per professionisti e contribuenti

posted in Fiscal News by

 

 

In caso si apposizione di un visto infedele sul Modello 730, l’articolo 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, prevede che i CAF e i professionisti, sono chiamati a pagare in luogo del contribuente  una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa di quest’ultimo; tuttavia se entro il 10 novembre, per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, il CAF o il Professionista abilitato trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente, oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/97 che trova in via generale applicazione in caso di controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter del D.P.R. 600/73 (30% ravvedibile).

Ebbene se prima del D.L. 193/2016 la dichiarazione rettificativa o la comunicazione dei dati relativa, alla rettifica andava presentata entro il 10 novembre, ora per effetto del Decreto da ultimo citato la dichiarazione rettificativa può essere presentata anche dopo tale termine, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26 di cui al D.M 164/99, comma 3-ter. Tale procedura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, sempreché l’infedeltà del visto non sia stata contestata (Circolare A.D.E. n°8/2017).

In caso di presentazione della dichiarazione rettificativa, imposta e interessi rimangono a carico del contribuente (art.39 D.Lgs. 241/97).

La dichiarazione rettificativa

Nel caso in cui il soggetto, che ha prestato l’assistenza fiscale ha commesso degli errori nella predisposizione della dichiarazione originaria, dovrà dunque provvedere ad elaborare un Modello 730 rettificativo. Pertanto il C.A.F. o il sostituto ovvero, il Professionista Abilitato devono provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il nuovo modello.

  • Nel Mod. 730-3 dovrà essere compilata la casella relativa, al Mod. 730 rettificativo;
  • e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati;
  • nel Mod. 730-4, se la dichiarazione rettificativa è inviata entro il 10 novembre 2017 ed il sostituto d’imposta è lo stesso di quello presente nel Mod. 730 originario il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale dovrà compilare la casella relativa al Modello 730 rettificativo.

Di conseguenza, la casella relativa ad un modello rettificativo deve essere valorizzata distinguendo i casi in cui la rettifica viene effettuata con riferimento ad una dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto infedele, da quelli per i quali, invece, la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele. Pertanto, nel caso in cui l’assistenza fiscale sia stata prestata dal CAF ovvero da un Professionista Abilitato, la casella “Rettificativo” può assumere uno dei seguenti tre valori:

  1. Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  1. Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  1. Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Nel caso in cui l’assistenza fiscale sia stata prestata in precedenza dal sostituto d’imposta, la casella “Rettificativo” può assumere solo il valore “1”.

Nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa (o comunicazione dei dati relativi, alla rettifica) e visto di conformità infedele il contribuente come già anticipato sopra è tenuto al versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta e dei relativi interessi; rimane in capo al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, la sanzione del 30% (art.13 D.Lgs. 471/97) comunque ravvedibile (Codice Tributo 8925).

Come specificato nella Circolare A.D.E. n° 7/E 2017 per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa, occorre tener conto della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi. Con particolare riferimento alla tempistica, si segnala che l’articolo 16, comma 2, del citato Decreto n. 164 del 1999 fissa al 10 novembre il termine ultimo per trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14 del medesimo Decreto che il contribuente intende presentare per correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito.

 

TERMINE MASSIMO PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI UTILE A CONSENTIRE AL SOSTITUTO D’IMPOSTA DI POTER EFFETTUARE IL CONGUAGLIO ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Se rispettato:

Per le dichiarazioni rettificative previste dall’articolo 39 del Decreto Legislativo 241 del 1997, trasmesse entro la predetta data, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati.

In caso contrario:

Diversamente, per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla predetta data, mutuando la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta gli eventuali versamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle Entrate

In sostanza si collega il termine di trasmissione (non presentazione si badi bene a tale differenza) del 730 integrativo, ossia il 10 novembre alla messa a disposizione o meno del risultato della dichiarazione rettificativa al sostituto di imposta ove indicato.

Tenuto conto che il risultato contabile fornito, al sostituto d’imposta non tiene conto degli effetti della dichiarazione originaria, nei casi in cui nella dichiarazione rettificativa è riportato un sostituto d’imposta diverso da quello indicato nella dichiarazione originaria, per le trasmissioni effettuate anche prima del 10 novembre occorre seguire la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta (Circolare n°8/217).

Per la presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il Modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il professionista può trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica:
1. barrare la casella presente nel Mod. 730-3 “Comunicazione dati rettificati CAF o professionista”;
2. compilare integralmente il Modello 730 con tutti i dati anche quelli non variati ed il prospetto di liquidazione coerente con i dati rettificati;
3. non riportare i dati relativi al sostituto d’imposta;
4. non riportare i dati relativi alla firma del contribuente;
5. non trasmettere i dati relativi al Mod. 730-4;
6. compilare la sezione relativa ai dati variati nella quale deve essere presente l’informazione relativa ad almeno un dato in conformità alle indicazioni di cui alle specifiche xml del Mod.730.

Nel caso in cui il CAF o il Professionista presenti la comunicazione dei dati relativi alla rettifica in quanto il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, dovranno essere seguite le istruzioni fornite con la Circolare per la liquidazione ed il controllo del Modello 730 relativo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica (per il periodo di imposta 2016 tale Circolare è allegata al provvedimento A.D.E del 15 febbraio 2017).

 

24 Ott 2017

related posts