menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Le principali novità introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

posted in Fiscal News by

 

Rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promozione della concorrenza e garanzia della tutela dei consumatori anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea. Sono questi i principi cardine cui si ispira la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, Legge 4 agosto 2017 n°124 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017. A prevedere l’adozione di una Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza era stato l’articolo 47 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 che in primis collegava l’emanazione della stessa al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Dall’entrata in vigore della Legge 99/2009, la Legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza di recente adozione il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo (scheda di lettura A.S. n. 2085-B Servizio studi Senato).

Diversi sono gli ambiti di intervento delle disposizioni normative contenute nella stessa Legge; si parte con il settore assicurativo oggetto di intervento per quanto riguarda: l’obbligo a contrarre in materia di RC Auto, obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative, la scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni, l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere, il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto; l’obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base. Vengono disciplinate le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sull’assicurazioni) ecc.

Le principali novità introdotte dalla Legge sulla Concorrenza

Il settore assicurativo è soltanto uno dei tanti interessati dall’intervento della Legge sulla Concorrenza; basti pensare che importi disposizioni normative sono state introdotte per: i fondi pensione, la notifica a mezzo posta di Atti Giudiziari e di violazioni al Codice della Strada, il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui, tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria che finalmente trova una propria specifica regolamentazione; altre misure riguardano la concorrenza nella professione forense (esercizio della professione in forma associata e in forma societaria e obbligo di preventivare le spese professionali); misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato integrando le disposizioni circa il deposito di specifiche somme su conti correnti dedicati; esercizio dell’attività odontoiatrica con l’introduzione nuove norme sull’esercizio dell’attività in forma societaria; interventi normativi hanno riguardato infine l’adozione di misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

Legge n° 124/2017. Le principali novità
Le novità nel settore assicurativo
Obbligo a contrarre Il comma 2 della Legge sulla Concorrenza modifica l’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP – D.Lgs. n. 209 del 2005) in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto). Come già stabilito dalla normativa previgente le imprese di assicurazione devono stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le stesse sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe predette, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo comma 1-ter precisa che la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’IVASS.
Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore Obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base.
Individuazione delle condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dall’IVASS. In particolare danno luogo allo sconto:

  • l’ispezione del veicolo;
  • l’installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l’attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale;
  • l’installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico.

L’IVASS deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall’IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto.

Vengono previste ulteriori ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.
Decreto Bersani Garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto, nel caso di una polizza stipulata usufruendo del c.d. Decreto Bersani. In tal modo si intende contrastare il sistema delle sottoclassi applicate dalle compagnie.
Notificazioni di Atti giudiziari e multe stradali. Poste Italiane perde l’esclusiva
Viene soppressa a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di Atti giudiziari (ai sensi della Legge 890/19827 ),nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del Codice della Strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), introducendo nel Decreto Legislativo 261/1999 precise disposizioni di coordinamento.
Trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui
Non è più previsto l’obbligo per gli intermediari di sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), ma dispone che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato ( scheda di lettura A.S. n. 2085-B Servizio studi Senato).
Maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense
 È ammesso l’esercizio in forma societaria della professione legale da parte di società di persone, di capitali e di cooperative, iscritte in una sezione speciale dell’albo.  È vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono fare riferimento ad avvocati e a professionisti iscritti ad altri albi. Gli avvocati devono partecipare in maggioranza agli organi di gestione.
Obbligo preventivo per le spese professionali
I professionisti sono tenuti obbligatoriamente a predisporre e consegnare ai clienti un preventivo, redatto per iscritto, relativo ai costi delle prestazioni professionali. La disposizione riguarda tutte le categorie di professionisti c.d. “protette”, quindi avvocati, notai, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, etc.
In particolare, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge c.d. Concorrenza, i predetti professionisti devono comunicare la previsione di costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa.
Società di ingegneria
In passato sono sorte interpretazioni contrastanti circa la possibilità delle società di ingegneria di firmare contratti con soggetti privati. Dal 2013 in avanti una parte della giurisprudenza riteneva sussistente la possibilità di sottoscrivere contratti solo con soggetti pubblici. La Legge sulla Concorrenza ha risolto il problema ed impone la sottoscrizione di una polizza RC e la pubblicità sul sito ANAC. Secondo la legge recentemente approvata sono legittimi i contratti firmati con privati dal 1997 al 2011.
Farmacie, sì alle società di capitali
Ammissione delle società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e della relative autorizzazioni; novità riguardano anche i requisiti soggettivi di partecipazione alla società titolare della farmacia per la quale non viene più richiesto che i partecipanti alla società siano farmacisti iscritti all’albo (della provincia in cui ha sede la società) e in possesso del requisito dell’idoneità sopra già citata, fermo restando che la gestione della farmacia sia l’oggetto esclusivo della società. Vengono individuati anche specifiche previsioni di incompatibilità alla partecipazione alla società con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica con la conferma della già fissata incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (anche per le società di capitali?). La direzione della farmacia gestita da una società può essere affidata ora anche ad un farmacista che non sia socio, ma iscritto comunque all’albo e con i requisiti di idoneità; anche la sostituzione temporanea nella direzione ammette ora il ruolo di qualsiasi altro farmacista in possesso del requisito dell’idoneità non per forza socio.
Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nell’attività notarile
La Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza interviene sulla Legge di Stabilità 2013 andando a modificare le tipologie di somme che devono essere depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale su apposito conto corrente dedicato. In particolare, rispetto alla normativa precedente la Legge sulla Concorrenza conferma l’obbligo di deposito per le somme dovute, a titolo di tributi, per cui il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale e ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori; viene meno l’obbligo di deposito sul conto dedicato per le somme ricevute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi e per le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione.  È espressamente previsto che vengono versati in tale conto solo su richiesta di almeno una delle parti, conformemente all’incarico conferito, l’intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
Agrotecnici
Viene riconosciuta agli agrotecnici l’abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, ossia gli atti di aggiornamento geometrico. in particolare gli atti di aggiornamento geometrico. La disposizione, interpretando, in questo senso, l’art. 145, comma 96, della Legge di Stabilità 2001 (Legge n. 388 del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con i geometri al quale la giurisprudenza dal 2001 non è riuscita a fornire una risposta univoca (scheda lettura Senato A.S. n°2085b).
Il leasing finanziario
Viene individuata una precisa definizione di leasing finanziario, regolamentando altresì le ipotesi di inadempimento del conduttore, ossia di colui che utilizza il bene oggetto di leasing, nonché l’eventuale fallimento dello stesso nel periodo di durata contrattuale della locazione.
Distribuzione dei carburanti per autotrazione
La Legge sulla Concorrenza interviene sulla norma che vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a vincoli, specificando al riguardo che gli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi per l’assolvimento dell’obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti sono individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 6 mesi di entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Misure di sostegno al trasporto pubblico locale
Con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, viene disposto l’obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.

Delega in materia di autoservizi pubblici non di linea

Viene assegnata una delega al Governo per l’adozione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza, di un Decreto Legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l’adozione delle norme.

Principi e criteri direttivi della delega:

a)      prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b)      adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c)      promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d)       assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell’offerta;

e)      armonizzare le competenze regionali e degli Enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

f)       adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l’irrogazione delle Sanzioni Amministrative agli Enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre Autorità.

 

 

24 Ott 2017

related posts