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Locazioni: nuovo modello RLI dal 19 settembre 2017

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A partire da martedì 19 settembre 2017, per la registrazione dei contratti di locazione e per le relative comunicazioni (proroga contratto, cessione, risoluzione, opzione cedolare secca e comunicazione dati catastali), è utilizzato il nuovo modello RLI approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2017, che ha sostituito il vecchio modello RLI precedentemente approvato con Provvedimento del 10.01.2014.

Cosa c’è di nuovo

Nel quadro A “Dati generali”, si segnalano le seguenti novità:

  • una nuova specifica casella nella Sezione I del quadro A (“Dati generali”) utilizzabile in presenza di contratti di locazione a tempo indeterminato previsti da specifiche normative per i quali l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata in sede di registrazione (ad esempio: contratti ATER – ex IACP);
  • la possibilità di effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni agricoli e degli annessi titoli PAC (diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura); a tal fine, nella casella “Tipo di garanzia e/o PAC occorre riportare il:
  • codice 3 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC);
  • codice 4 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC) con garanzia prestata da terzi.

Corrispondentemente, nella casella “Importo garanzia prestata da terzi e/o PAC, occorre indicare:

  • l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto, se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 3;
  • la somma del valore della garanzia e l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto, se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 4.
  • La possibilità di comunicare il subentro nel contratto di locazione (indicando il codice 6 nella casella “Adempimenti successivi”), ad esempio in caso di successione mortis causa; in tal caso, va indicato il motivo del subentro inserendo nella nuova casella “Tipologia di subentro uno dei seguenti codici:
  • codice 1 in caso di decesso di una o più parti del contratto;
  • codice 2 in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione;
  • codice 3 in caso di trasformazione della società o dell’ente parte del contratto;
  • codice 4 in caso di fusione della società o dell’ente parte del contratto con altro soggetto;
  • codice 5 in caso di scissione della società o dell’ente parte del contratto in altro soggetto;
  • codice 6 in tutti gli altri casi.

Nel quadro BSoggetti”, si segnala:

  • l’introduzione nella Sezione I del quadro B relativa ai dati del locatore, di una specifica casella utilizzabile per evidenziare il fatto che un locatore, cointestatario dell’immobile, non è stato indicato nel contratto di locazione; pertanto, in corrispondenza del locatore non presente in atto va data evidenza della circostanza barrando l’apposita casella;
  • l’introduzione nella Sezione II del quadro B relativa ai dati del conduttore, di una nuova casella nella quale indicare la tipologia del conduttore. La compilazione della nuova casella “Tipologia conduttore” è obbligatoria.

In assenza di situazioni particolari, la casella “Tipologia conduttore” va compilata indicando il codice 3.

Per le seguenti fattispecie, invece, occorre indicare:

  • codice 1, se il conduttore è una Cooperativa o Ente senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del Codice Civile, che a sua volta subloca l’immobile a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
  • codice 2, se il conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio o un Ente senza scopo di lucro.

I quadri C (“Dati degli immobili”) e D (Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”), sono rimasti inalterati.

Del tutto nuovo, invece, è il quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione eventualmente pattuiti nel contratto per le successive annualità. In particolare, il quadro E è utilizzabile nel caso in cui nel contratto di locazione sia previsto, per una o più annualità, un “canone differentee se la casella “Casi particolari” del quadro “A – Dati generali”, è stata valorizzata con i codici “1” o “3” che individuano, appunto, tale ipotesi. Il secondo codice, in particolare, indica che si è scelto di pagare l’imposta in un’unica soluzione per tutto il periodo del rapporto di locazione. Il canone per la prima annualità deve essere inserito nella sezione 1 del quadro A; per quelle successive, i canoni trovano posto nei campi del novello quadro E.

Come presentare il nuovo modello RLI

Il nuovo modello RLI va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Nota bene – In sede di registrazione del contratto, va allegato un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), contenente sia copia del contratto sottoscritto dalle parti che eventuali ulteriori documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie, disegni, ecc.).

Per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (indicati nell’articolo 15 del Decreto Direttoriale del 31 luglio 1998), la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di richiesta di registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo, il modello può essere presentato in via telematica anche in forma semplificata senza allegare copia del testo del contratto, se però sussistono le seguenti condizioni:

  • il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non è superiore a 3;
  • oggetto del contratto è una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3;
  • tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni, clausole particolari e allegati soggetti ad imposta di bollo;
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
24 Ott 2017

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