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Istanza ZFU

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Il Legislatore, con l’art. 46 del D.L. n. 50/2017, ha istituito la c.d. “ZFU Sisma Centro Italia” per le imprese e lavoratori autonomi localizzati nella zona franca urbana (ZFU) istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24/08/2016.

L’acronimo ZFU sta per “Zona Franca Urbana”, e si concretizza in una serie di agevolazioni riconosciute ai predetti soggetti. In particolare:

Agevolazioni ZFU
  • Esonero del reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro per ognuno dei due periodi di imposta agevolati (ossia anno 2017 ed anno 2018);
  • Esenzione Irap (per il 2017 e 2018) del valore della produzione netta nel limite di 300mila euro;
  • Esenzione IMU (per il 2017 e 2018) per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • Esonero (per il 2017 e 2018) dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro).

Al fine di essere ammessi alle agevolazioni in commento è necessario che i soggetti interessati:

  • rispettino alcuni requisiti;
  • e presentino apposita istanza mediante la procedura telematica (firmata digitalmente) accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito istituzionale del MISE.

I requisiti

Hanno diritto alle agevolazioni di cui in premessa i seguenti soggetti:

ZFU
Ambito soggettivo
Imprese di qualsiasi dimensione).
Titolari di reddito di lavoro autonomo (con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

I soggetti menzionati devono rispettare, tuttavia, i seguenti requisiti:

Requisiti
  • ricadere in uno dei comuni indicati nella Circolare Mise del 4 agosto 2017 (si veda in seguito);
  • alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, mentre i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato la dichiarazione di inizio attività e, sia le une sia gli altri, devono aver già avviato l’attività nella sede o nell’unità locale situata all’interno della ZFU;
  • per le imprese, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, al pari dell’avvenuto avvio dell’attività, devono risultare dal certificato camerale;
  • per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della ZFU, al pari della data di avvio dell’attività, devono essere state comunicate all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività;
  • devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;
  • devono dimostrare di aver subito, a causa del terremoto, una riduzione del fatturato (ammontare complessivo dei ricavi) almeno pari al 25%.

Possono, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero dall’articolo 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resta confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

In assenza di un’apposita contabilità separata, i soggetti beneficiari devono aver cura di predisporre un prospetto analogo a quello indicato nel paragrafo 3, lettera a), anche ai fini della individuazione dei componenti reddituali ammissibili alla determinazione del reddito esente.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della zona franca urbana, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, dal punto di vista contabile, andrà garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili (Circolare MISE n. 99473/2017).

I Comuni

La Circolare del 4 agosto 2017 il elenca dettagliatamente i comuni ricadenti nella ZFU. Si tratta, in particolare si tratta dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 2 al Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Elenco Comuni ricadenti nella ZFU
Regione Comuni
Abruzzo Campli (TE); Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca Santa Maria (TE); Teramo; Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE); Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Castel Castagna (TE); Colledara (TE); Fano Adriano (TE); Farindola (PE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Pizzoli (AQ).
Lazio Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Cantalice (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Cittaducale (RI); Cittareale (RI)

Leonessa (RI); Micigliano (RI); Poggio Bustone (RI); Posta (RI); Rieti; Rivodutri (RI).

Marche Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Arquata del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto d’Esi (AN); Cessapalombo (MC); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Force (AP); Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP)

Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsampietro Morico (FM); Montalto delle Marche (AP); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montedinove (AP); Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Montemonaco (AP); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina (MC); Pievebovigliana (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Sant’Angelo in Pontano (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sarnano (MC); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC).

Umbria Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).

I termini per la domanda

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo:

Nella già citata Circolare del 04/08/2017 si leggeva che:

  • “Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017”.

Tuttavia, al fine di consentire alle imprese interessate un più ampio periodo temporale per la presentazione delle istanze, accogliendo, in tal senso, le numerose richieste pervenute dalle amministrazioni comunali e dalle imprese del territorio, con la Circolare del MISE 2 novembre 2017, n. 157293:

  • il termine del 6 novembre è stato prorogato al 20 novembre.
ZFU
Termini per la domanda
Dalle ore 12:00 del 23/10/2017
Alle ore 12:00 del 20/11/2017

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse (ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate il 23 ottobre saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate il 20 novembre). Non saranno, invece, prese in considerazione le domande pervenute fuori termini, iniziale e finale, e quelle redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate.

 

I chiarimenti sulla formula

Circolare n. 163472 del 7 novembre 2017, il MISE è nuovamente intervenuto sull’argomento per dare risposta ad un quesito posto. In particolare veniva chiesto:

  • Se, ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), possano essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due predetti periodi d’imposta ammessi alle agevolazioni.

Si ricorda, infatti, che all’interno del modulo di domanda per accedere alle agevolazioni è riportata la seguente formula necessaria per quantificare l’agevolazione stessa:

Agev = (IR + IRAP + IMU+ CP) x 2

Dove:

  • IR sta per imposte sui redditi;
  • CP sta per contributi previdenziali ed assistenziali.
Chiarimento
La predetta formula non è vincolante, ma il suo fine è solo quello di orientare la scelta del soggetto istante nella determinazione dell’importo dell’agevolazione da richiedere, così dai commisurarla alle effettive capacità dell’impresa di fruizione del medesimo beneficio, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche. Il carattere non vincolante è confermato anche dall’assenza, nella piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle istanze, di blocchi nell’inserimento dei dati eventualmente difformi da quelli ricavabili dall’applicazione della formula stessa.

 

 Nella Circolare è ricordato anche che nelle indicazioni operative del modulo di domanda si fa riferimento, tra l’altro, alle imprese di nuova costituzione – o operative da poco tempo – con assenza di precedenti periodi d’imposta (2015 e 2016) o, comunque, poco significativi. In tali ipotesi, per determinare il corretto importo dell’agevolazione, l’istante deve necessariamente farlo sulla base di una realistica e congrua stima del carico fiscale e contributivo per i periodi di imposta ammessi alle agevolazioni (2017 e 2018) e non può, invece, farlo guardando alle sole imposte e ai contributi riferiti a precedenti periodi di imposta. A tale fattispecie il Ministero ritiene assimilabile il caso relativo a imprese già avviate e mature (dunque, al di fuori della fattispecie delle imprese di nuova o recente costituzione) che prevedono di aumentare i propri livelli occupazionali nei periodi d’imposta 2017 e 2018 rispetto agli esercizi ante terremoto). Pertanto, conclude il MISE “anche tali soggetti – così come tutti gli altri con un carico fiscale e contributivo stimato maggiore rispetto a quelli dei periodi d’imposta 2015 e 2016 – possono quantificare l’importo dell’agevolazione richiesta sia basandosi sugli importi delle imposte e dei contributi dovuti in relazione ai precedenti periodi d’imposta, sia tenendo conto delle previsioni – congrue e realistiche – di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d’imposta 2017 e 2018”.

 

29 Nov 2017

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