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Rimborso TARI utenza domestica

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Dato l’ampio spazio mediatico di questi giorni circa il diritto al rimborso dei contribuenti sulla TARI (tassa sui rifiuti) pagata in eccesso sulle utenze domestiche, è intervenuto direttamente il MEF con la Circolare n. 1/Df del 20/11/2017 per fornire gli opportuni chiarimenti.

In particolare, nella richiamata Circolare è stato affrontato il problema sollevato dall’On. L’Abbate, il quale nel corso di un’interrogazione parlamentare metteva alla luce il fatto che:

  • qualora all’abitazione civile fosse legata una pertinenza, molti comuni hanno applicato la quota variabile della TARI sia all’una sia all’altra, con conseguente disparità di trattamento nel caso in cui, a parità di composizione di nucleo familiare, ci fosse solo l’abitazione con una superfice di mq pari alla somma della superficie dell’abitazione e della pertinenza (si veda esempio successivo).

Quota fissa e quota variabile

La TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si tenga presente che per utenza domestica:

  • deve intendersi quella comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

 

Il chiarimento

Secondo il Dipartimento delle Finanze:

  • la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa“.

Nella Circolare è riportato un esempio pratico da cui si evince l’evidente disparità di trattamento. In particolare, si considerano i seguenti dati:

Esempio
Chi Composizione  
I° nucleo familiare 3 componenti Abitazione = 100 mq
II° nucleo familiare 3 componenti Abitazione = 80 mq

Pertinenza = 20 mq

Inoltre si considerano:

  • Quota fissa TARI = 1,10 euro al mq;
  • Quota variabile TARI = 163,27 euro

Fino ad oggi, in una situazione del genere molti Comuni hanno operato nel modo che segue:

Esempio
Chi Cosa Quota Fissa Quota variabile Totale TARI
I° nucleo familiare Abitazione = 100 mq (100 x 1,10) = 110,00 163,27 273,27
II° nucleo familiare Abitazione (80 x 1,10) = 88,00 163,27 436,54
Pertinenza (20 x 1,10) = 22,00 163,27

Dall’esempio si evince che qualora si considerasse la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti il nucleo familiare e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza, con conseguente disparità di trattamento. Infatti, la superfice complessiva per entrambi i nuclei familiari è 100 mq ma, mentre il primo pagherebbe 273,27 euro il secondo nucleo andrebbe a pagare 436,54 euro. Secondo il chiarimento del MEF, invece:

  • il corretto calcolo prevede che la superficie dell’abitazione e della pertinenza vadano sommate e la parte variabile vada, dunque, applicata una sola volta (e non sia sull’abitazione sia sulla pertinenza).
Esempio
Chi Cosa Quota Fissa Quota variabile Totale TARI
I° nucleo familiare Abitazione = 100 mq (100 x 1,10) = 110,00 163,27 273,27
II° nucleo familiare Abitazione

+

pertinenza

[(80+20)] x 1,10) = 110,00 163,27 273,27

Il rimborso

Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può, quindi, richiedere il rimborso del relativo importo.

 Per l’istanza valgono le seguenti regole:

Istanza di rimborso
Dove presentarla Entro quando Come
Al Comune Entro 5 anni dal termine di versamento Non sono previste particolari formalità ma deve indicare alcuni elementi essenziali, ossia:

  • tutti i dati necessari a identificare il contribuente;
  • l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso;
  • i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Attenzione:

  • Il rimborso potrà essere chiesto solo per le annualità 2014 (anno in cui la TARI fu istituita) e successive (non è possibile, quindi, chiedere il rimborso della TARSU, per la quale erano previste regole diverse da quelle della TARI, ossia non erano prevista, tranne in alcuni casi, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile);
  • Il rimborso non potrà essere richiesto nel caso di Comuni che hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
29 Nov 2017

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