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Rottamazione dei ruoli. Il mancato perfezionamento dei pagamenti

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Le conseguenze negative legate al mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle prime due rate di cui alla definizione agevolata dei ruoli (D.L. 193/2016), sono state sterilizzate per effetto del Decreto fiscale D.L. 148/2017 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Andiamo ad analizzare nel concreto quelle che sono le conseguenze per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle prime due rate ricordando le diverse combinazioni di scadenze e durata di dilazione che potevano essere scelte dal contribuente con la semplice apposizione di uno specifico codice nel modello DA1.

La scelta invece della dilazione massima, ossia in 5 rate prevedeva le seguenti scadenze:

  •  1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
  • 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
  • 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
  • 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
  •  5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Il mancato perfezionamento dei pagamenti dovuti in via agevolata

Le conseguenze negative legate al mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle prime due rate di cui alla definizione agevolata dei ruoli (D.L. 193/2016), sono state rese meno gravose per effetto del D.L. 148/2017 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2018). Il Decreto citato ha sterilizzato gli effetti del mancato perfezionamento della definizione agevolata, prorogando la scadenza delle rate di luglio e settembre 2017 al 30 novembre 2017.

Art.1, cm 1 D.L. 148/2017

I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

In sostanza il mancato pagamento di una delle due rate o entrambe, non determina la decadenza della definizione agevolata se il contribuente provvede a pagare le rate citate entro il prossimo 30 novembre 2017.Il termine del 30 novembre coincide altresì con il termine ultimo per il pagamento della 3° rata del piano di definizione agevolata; qualora il contribuente abbia optato per un pagamento dilazionato in tre o più rate alla scadenza del 30 novembre, dovrà versare:

  • la rata originariamente con scadenza 31 luglio 2017;
  • quella con scadenza 30 settembre 2017,
  • nonché quella la cui scadenza è prevista al 30 novembre dello stesso anno.

Anche chi ha effettuato il pagamento della 1° o della 2° rata in ritardo, o lo ha fatto in maniera insufficiente ed era ormai considerato decaduto dalla definizione agevolata può essere riammesso in bonis:

  • chi ha pagato in ritardo la prima e unica rata o una delle prime due non è più considerato decaduto e la rottamazione si considera perfezionata o ancora in essere se si è scelta di un piano di dilazione superiore a 2 rate;
  • chi ha pagato in maniera insufficiente l’importo previsto dalle prime due rate o dall’unica rata, può “regolarizzare i pagamenti entro il 30 novembre”.

Il D.L. 193/2016 prevede specifiche disposizioni in materia di definizione agevolata e inadempimento delle somme dovute.

La definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto ai fini della stessa, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività gli eventuali versamenti effettuati:

  • sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico,
  • per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione,
  • senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In termini pratici coloro, che non fanno fronte all’unica rata prevista o a una delle rate scelte per la definizione, oltre a non poter essere riammessi alla definizione agevolata pagando le rate scadute, non possono per gli stessi carichi accedere a nuovi piani di rateazione, salvo che sono trascorsi meno di 60 gg dalla notifica della cartella fino alla presentazione del modello DA1; eccezione solo con riferimento al mancato pagamento dell’unica rata o della prima rata del piano di dilazione, è rappresentata per coloro che al momento della presentazione del modello DA1 avevano, per gli stessi carichi per i quali si chiedeva di essere ammessi alla definizione agevolata, già un piano di dilazione in essere; in tal caso il debitore tuttavia, poteva riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto non oggetto di revoca automatica.

Quanto appena detto in merito alle disposizioni originarie, non troverà piena applicazione qualora il contribuente che non ha effettuato il pagamento delle rate della definizione agevolata in scadenza a luglio e settembre o lo ha fatto in maniera insufficiente o tardiva, sfrutterà la chance di “riammissione” prevista dal Decreto Fiscale (D.L. 148/2017).
Per coloro che invece non sono stati ammessi già a monte alla procedura perché ad esempio i carichi per i quali era stata presentata istanza di definizione agevolata non rientravano oggettivamente, e non in riferimento al periodo temporale, tra quelli ammissibili (ad esempio per sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive) e di conseguenza la richiesta di ammissione è stata espressamente rifiutata:

  • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una richiesta di rateizzazione ordinaria o straordinaria;
  • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
  • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.

Per completezza di informazioni, pare opportuno ricordare che per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:

  • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione originario. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • la definizione agevolata è ora ammessa anche per i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Normative e prassi

  • D.L. 193/2016;
  • D.L. 148/2017
  • Legge 225/2016;
  • D.P.R. 602/73.

 

 

17 Nov 2017

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