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Super/iperammortamento per beni in leasing

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Il Legislatore come si sa, riconosce:

  • una maggiorazione (fiscale) del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (c.d. super ammortamento)  applicabile agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2017. Il beneficio è riconosciuto per imprese e lavoratori autonomi (solo con riferimento agli investimenti eseguiti nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, l’agevolazione non si applica per i veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali / adibiti a uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta);
  • una maggiorazione (fiscale) del 150% (c.d. iperammortamento) per l’acquisto (nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017) di beni materiali ad alto contenuto tecnologico rientranti tra quelli ricompresi nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016). Inoltre, è riconosciuta una maggiorazione del 40% se, nello stesso periodo in cui si sta beneficiando dell’iperammortamento, si acquistano beni di cui all’allegato B della stessa citata Legge (il costo di acquisto di tale bene è dunque maggiorato ai fini fiscali del 40%).

Super/iper ammortamento
Cosa Descrizione Periodo agevolabile
Superammortamento Maggiorazione 40% del costo di acquisto. Beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 01/10/2015 – 31/12/2017.
Iperammortamento Maggiorazione 150% del costo di acquisto di beni di cui all’allegato A Legge n. 232/2016. Beni acquistati nel periodo 01/01/2017- 31/12/2017.
Super ammortamento Maggiorazione 40% del costo di acquisto di beni di cui all’allegato B Legge n. 232/2016. Beni acquistati nello stesso periodo in cui si fruisce dell’iperammortamento.

La normativa prevede altresì che, le predette agevolazioni riguardano anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.

È necessario, comunque, che entrambe le condizioni siano verificate. Inoltre:

  • solo con riferimento all’iperammortamento, il predetto termine del 30/06/2018 è stato prorogato al 30/09/2018.

Le agevolazioni in commento spettano sia in caso di acquisto in proprietà sia in leasing. Riguardo alla maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iperammortamento), con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 è stato affermato che:

  1. per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni in questione  risulta relativamente semplice, in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
  2. per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:
  • sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018).

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il leasing
E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se rientra nella proroga del 30 giugno 2018 (30/09/2018 per l’iperammortamento) e, quindi, se possono fruire delle maggiorazioni in commento, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

In particolare è stato evidenziato che nella prassi, gli investitori potrebbero adottare i seguenti comportamenti:

  • entro il 31 dicembre 2017, effettuazione dell’ordine – con relativa accettazione da parte del fornitore – e versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione per “bloccare” il bene;
  • dopo tale data, scelta della forma tecnica più consona al proprio investimento ossia:
  1.  acquisizione diretta dal fornitore;
  2. 2.acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing; in quest’ultimo caso l’investitore potrebbe alternativamente:
  • compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
  • ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

ACQUISTO DIRETTO DAL FORNITORE

Nel caso B.1 (acquisizione diretta dal fornitore), l’Agenzia chiarisce che l’investitore può sicuramente usufruire del beneficio in quanto, i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e all’acconto minimo) risultano verificati. In tal caso, il bene è acquistato in proprietà.

ACQUISTO DALLA SOCIETÀ DI LEASING

Possono sussistere, invece, dei dubbi, in merito all’ipotesi B.2. in cui la scelta per l’acquisizione del bene tramite locazione finanziaria viene effettuata dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal fornitore (ipotesi non contemplata dalla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).

A tal proposito, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

Risoluzione n. 132/E/2017
Ipotesi Chiarimento
Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. L’investitore può, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.
Restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato. Per le medesime considerazioni esposte sopra (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione e ciò a condizione, però, che:

  • in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto;
  • venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

 

29 Nov 2017

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