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Acconto IVA 2017

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L’acconto IVA consiste nel versamento a titolo di acconto, appunto, sul versamento IVA a saldo relativo all’ultimo periodo dell’anno, nel caso particolare, relativo all’ultima liquidazione (trimestrale o mensile) dell’anno 2017.

Contribuenti trimestrali – Acconto relativo all’ultimo trimestre 2017

Contribuenti mensili – Acconto relativo all’ultimo mese 2017

Contenuto

Rispetto agli anni precedenti non vi sono particolari differenze in merito a questo adempimento, per cui, i contribuenti che saranno tenuti a versare questo importo dovranno provvedervi entro la scadenza mediante l’utilizzo del Modello F24 e, al fine di poter determinare il corretto importo, potranno scegliere tra uno dei tre metodi di determinazione:

  • Storico;
  • Previsionale;
  • Analitico-effettivo.

METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA
METODO STORICO L’applicazione del metodo c.d. “storico” prevede che l’acconto IVA sia pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

METODO PREVISIONALE Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre 2017.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali “opzionali”;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
METODO ANALITICO Il metodo c.d. analitico-effettivo permette al contribuente di determinare l’acconto IVA da versare sulla base delle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre sulla base di una liquidazione IVA “straordinaria” determinata alla data del 20 dicembre 2017. In questo caso l’acconto ammonta al 100% dell’importo emergente dalla liquidazione IVA alla data del 20 dicembre 2017.

Casi di esonero dal calcolo o versamento dell’acconto:

  • inizio dell’attività nel corso del 2017;
  • versamento di un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • cessazione dell’attività nel corso del 2017:
    • prima dell’1.12.2017, se contribuenti mensili;
    • prima del 1.10.2017, se contribuenti trimestrali;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2017;
  • i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dal fatto che abbiano presentato una richiesta per il rimborso o la compensazione della stessa;
  • i contribuenti che adottano un regime agricolo esonerato ex articolo 34, comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti che svolgono attività che rientrano tra quelle spettacolistiche e di intrattenimento ex articolo 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 39871991 (es. Associazioni sportive dilettantistiche, ecc.);
  • i contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. 208/2016 (e quelli che applicano il “vecchio” regime dei minimi);
  • quei contribuenti che prevedono che l’anno 2017 chiuda con un’eccedenza detraibile di imposta sul valore aggiunto, a prescindere dal fatto che nell’anno precedente l’ultimo mese o l’ultimo trimestre fosse chiuso a debito;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
  • i contribuenti mensili che abbiano rilevato un credito nella liquidazione IVA mensile di dicembre 2016;
  • i contribuenti trimestrali per obbligo (esempio i distributori di carburante) che abbiano rilevato un credito nella liquidazione IVA trimestrale del periodo ottobre – dicembre 2016;
  • i contribuenti trimestrali per scelta che abbiano rilevato un credito nella liquidazione IVA trimestrale del periodo ottobre – dicembre 2016.

Modalità di compilazione dell’F24

La compilazione del Mod. F24

I codici tributo: i codici tributo per la compilazione del Modello F24 sono i seguenti:

  • 6013: acconto IVA contribuenti mensili;
  • 6035: acconto IVA contribuenti trimestrali;

Modalità di compilazione: il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a debito” e sarà necessario indicare l’anno di competenza.

 

13 Mar 2018

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