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Le detrazioni per familiari a carico

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Con la stesura del presente documento intendiamo comunicare che, la Manovra 2018 ha cambiato le regole delle detrazioni fiscali per i figli a carico. In particolare, il provvedimento ha aumentato la soglia di reddito entro la quale i figli possono essere considerati a carico fiscale dei genitori per presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi (ex Unico).

La nuova soglia è fissata a 4.000 euro e sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Riguarderà comunque solo i figli fino ai 24 anni di età. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.

 

Premessa

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato stabilito l’aumento a 4.000 euro del limite di reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono a carico dei genitori.

Tale aumento è previsto a partire dal 2019, pertanto con riferimento al 2018, continua a trovare applicazione nei confronti di tutti i familiari a carico il limite di 2.840, 51 euro.

In vista delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 vediamo qui di seguito chi e quanto può richiedere le detrazioni fiscali per i figli a carico e quali sono le regole attualmente previste.

 

Le detrazioni per familiari a carico

Possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutte quelle famiglie che hanno dei figli all’interno del loro nucleo familiare, a prescindere dall’età, dalla residenza, o dallo stato di convivenza con la famiglia e che dichiarino un reddito annuo complessivo minore rispetto a quello imposto dalla legge.

Per essere considerati fiscalmente a carico, attualmente il reddito personale complessivo (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva) non deve superare i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal prossimo anno invece la soglia salirà fino a circa 4 mila euro lordi per i figli di età inferiore ai 24 anni; per i figli di età superiore ai 24 anni resta valida la soglia dei 2.840,51 euro.

 

La detrazione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell’anno è stato superato il limite indicato.

NEL COMPUTO VANNO CONTEGGIATE:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali;
  • le retribuzioni corrisposte da rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni;
  • le retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime dei “nuovi minimi” o al regime forfettario;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca.

 

Questi redditi, anche se non rientrano nella determinazione del reddito complessivo, sono fiscalmente rilevanti ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

CONIUGE E FIGLI: la detrazione spetta anche quando non convivono con il contribuente e anche se non risiedono in Italia.

ALTRI FAMILIARI: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. La detrazione spetta se gli stessi convivono con il contribuente o da questo percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

 

Detrazione per coniuge a carico

L’importo riconosciuto a titolo di detrazione fiscale a fini IRPEF per il coniuge a carico è pari a:

  • 800 euro fino a 15.000 euro di reddito;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è maggiore di 15 mila e fino a 40.000 euro;
  • 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte eccedente i 40.000 euro

La Detrazione familiari a carico 2018 è aumentata di:

  • 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro.
  • 20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro.
  • 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro;
  • 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

La ripartizione della detrazione per figli a carico

L’importo riconosciuto a titolo di detrazione fiscale aI fini IRPEF per il coniuge a carico è pari a:

  • 950 euro per ogni figlio;
  • 1.220 euro per ciascun figlio minore di 3 anni;
  • aumentato di 400 euro per ogni figlio disabile.

 

La detrazione per figli a carico va obbligatoriamente suddivisa al 50% tra i genitori.

In alternativa, si può attribuire per intero al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato: ciò permette di rimediare all’eventuale impossibilità di sfruttare in tutto o in parte la detrazione del coniuge che risulti incapiente, cioè che non abbia sufficiente imposta per utilizzare interamente il suo 50%.

Quando un coniuge è a carico dell’altro, ovviamente la detrazione spetta per intero a quest’ultimo.

LA DETRAZIONE SPETTA PER INTERO AD UN SOLO GENITORE QUANDO SI TRATTA DI: 

  • Figli del contribuente rimasto vedovo che, risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
  • Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

NOTA BENE – Si ha diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli l’intera detrazione prevista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non è sposato o, se sposato, si è legalmente ed effettivamente separato.

Nei casi di separazione o divorzio, in mancanza di accordo, la detrazione per i figli spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, è ripartita al 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori non riesce, per incapienza, a usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa può essere attribuita per intero, di comune accordo, al genitore con reddito complessivo più elevato.

La detrazione per le famiglie numerose

Per i contribuenti con più di 3 figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Infatti, attualmente, se il numero dei figli è superiore a tre, spetta un’ulteriore detrazione fissa, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, di 1.200,00 euro (l’importo non varia se il numero dei figli è superiore), anche quando l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno.

NOTA BENE – La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro, al netto del reddito complessivo, e 95.000 euro, mentre in presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

L’importo va obbligatoriamente suddiviso al 50% tra i genitori, senza possibilità di ripartizione diversa. Quando un coniuge è a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo. In caso di separazione o divorzio, la detrazione spetta in proporzione agli affidi stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad es. due figli avuti con il coniuge ed altri due avuti con altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se il coniuge non è a suo carico.

Se c’è incapienza (cioè quando la detrazione supera l’Irpef lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, comprese quelle per oneri detraibili e per canoni di locazione), viene riconosciuto un credito d’importo pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

16 Mar 2018

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