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Rottamazione e ravvedimento speciale

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Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al differimento del termine di pagamento delle prime tre rate della Rottamazione quater e all’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022

 

Premessa

Durante la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 215/2023 sono stati approvati diversi emendamenti. Tra questi se ne segnalano due in particolare:

  • uno ha differito il termine di pagamento della prima tre rate della Rottamazione quater
  • e l’altro ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

 

Rottamazione quater

Come già anticipato, il Provvedimento ha differito il termine di pagamento della prime tre rate della Rottamazione-quater.

Infatti, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle prime tre rate non determina l’inefficacia della definizione agevolata se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

In sostanza, l’effetto delle disposizioni in commento è quello di differire al 15 marzo 2024 il pagamento:

  • della prima (o unica) e della seconda rata della c.d. rottamazione-quater. Esse scadevano in origine, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Successivamente l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 le ha posticipate al 18 dicembre 2023;
  • della terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024 (con tolleranza di cinque giorni, ovvero entro il 4 marzo 2024).

ATTENZIONE! Quanto detto si applica anche ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 al Dl alluvione n. 61/2023, con riguardo alle rate del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024. Di conseguenza, per tali soggetti la prima (o unica) rata e la seconda rata possono essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024.

 

Ravvedimento speciale

L’altro emendamento approvato ha esteso la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023), istituto che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale, alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Quindi, la norma consente di effettuare il versamento del dovuto (imposta, interessi e sanzioni ridotte):

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024
  • ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

NOTA BENE – Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Inoltre, restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non si dà luogo a rimborso.

 

 

28 Feb 2024

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