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Certificazione Unica 2024: scadenza al 18 marzo

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Gentile Cliente,

Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate (e consegnare ai percipienti) le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sull’adempimento in oggetto.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.


Premessa


Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate (e consegnare ai percipienti) le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.


Novità


Per il 2024 occorre tenere conto di alcune importanti novità, tra le quali si segnalano:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico (art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico (articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36);
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico (40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48);
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (art. 39-bis del decreto legge n. 48, del 4 maggio 2023).

Composizione del modello


Il flusso telematico da inviare all’Agenzia è suddiviso in tre sezioni, ovvero:

  • Il Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Il Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • La Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

OSSERVA la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.


Soggetti obbligati all’invio telematico


Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 18 marzo 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di pensione;
  • redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo, soggetti a ritenuta alla fonte, provvigioni e redditi diversi;
  • le amministrazioni che operano come sostituto di imposta “iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici”.

NOTA BENE Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2023 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.


Termini e modalità di presentazione


L’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro).

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro).

OSSERVA È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.


Sanzioni


Per le CU omessa, tardiva o errata e trasmesse entro i 60 giorni dalla scadenza originaria (18 Marzo) si applica a sanzione di 33,33 euro con un massimo di 20.000 euro.

Per ogni CU omessa, tardiva o errata, e non inviata entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 17 maggio 2024 per la scadenza del 18 Marzo 2024) si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 18 marzo 2024.


ATTENZIONE! Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.


OSSERVA Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.


 

06 Mar 2024

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