Liti con il Fisco: istanza di autotutela
posted in Fiscal News by redazione
INTRODUZIONE | Nel momento in cui si riceve un atto di contestazione da parte dell’Amministrazione (Agenzia Entrate, Catasto, Comune, ecc.), è possibile che lo stesso ufficio che lo ha emanato, si renda conto (su propria iniziata o perché gli viene fatto notare dal contribuente stesso) di aver commesso un errore e di conseguenza può annullare (in tutto o in parte) il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di finire dinanzi al giudice e, quindi, senza la necessità di presentare ricorso.Quanto appena affermato si chiama “Autotutela” che come si intuisce può portare a notevole risparmio di tempi e costi (per risolvere la lite aperta con il fisco) sia per il contribuente che per l’ente stesso che ha emanato l’atto.
L’Autotutela, dunque, è una delle prime cose cui pensare nel momento in cui si riceve una contestazione dal fisco, poiché permette di risolvere la questione in modo quasi immediato e semplice. In genere i fogli illustrativi che accompagnano l’atto ricevuto descrivono, oltre alle regole da seguire per la presentazione del ricorso, anche la possibilità di utilizzare la via dell’Autotutela.
Con questo strumento, dunque, lo stesso ufficio che ha emanato l’atto può annullarlo in tutto o in parte. In particolare, l’annullamento può avvenire: · su iniziativa dello stesso ufficio che lo ha emanato, il quale accorgendosi dell’errore commesso (cosa molto difficile) torna sui propri passi; · oppure dietro apposita domanda (“istanza di autotutela”) da parte del contribuente (in tal caso occorre esporre nella richiesta le dovute motivazione che fanno ritenere illegittimo l’atto ricevuto). |
||||||
in quali casi si può presentare istanza di autotutela | I casi più frequenti in cui trova applicazione l’autotutela sono quando l’atto ricevuto è ritenuto illegittimo per:
|
||||||
AUTOTUTELA D’UFFICIO | Come detto, a volte può essere lo stesso ufficio che ha emanato l’atto impositivo ad annullarlo, di sua iniziativa, senza che il contribuente (ricevente) ne abbia fatto richiesta e indipendentemente da quanto tempo sia passato dall’emanazione dello stesso.L’atto può essere annullato su iniziativa dell’ente che lo ha emesso anche quando:
Se l’atto è annullato d’ufficio (in tutto o in parte), questi deve inviare al contribuente una comunicazione motivata ed eventualmente un nuovo atto che sostituisce il precedente.
|
||||||
istanza di autotutela presentata dal contribuente | La richiesta di annullamento (totale o parziale) dell’atto ricevuto e ritenuto illegittimo può essere fatta anche direttamente dal contribuente che lo riceve, presentando apposita “istanza” allo stesso ufficio che lo ha emanato.La domanda di autotutela è fatta su carta semplice (si veda esempio allegato in fondo) e deve riportare (oltre ai dati del richiedente):
All’istanza occorre allegarvi, oltre che un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, anche copia della documentazione a supporto dei motivi indicati e che fanno ritenere l’atto annullabile. Se si delega una terza persona alla presentazione, occorre allegarvi anche la delega (in carta libera) accompagna dal documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.
|
||||||
gli effetti dell’annullamento | L’annullamento (d’ufficio o dietro istanza del contribuente) dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati. | ||||||
DIFFERENZA TRA AUTOTUTELA E SGRAVIO | Dall’autotutela occorre distinguere il c.d. “sgravio”. Infatti, mentre l’autotutela si presenta all’ente creditore (ad esempio Agenzia delle Entrate che contesta il mancato pagamento Irpef relativamente ad un periodo d’imposta), l’istanza di sgravio, si presenta al concessionario cui l’ente impositore si è rivolto per la riscossione del credito vantato verso il contribuente (es. Equitalia).
|
||||||
CHECK LIST | |||||||
DENOMINAZIONE | |||||||
CODICE FISCALE | |||||||
P. IVA (EVENTUALE) | |||||||
soggetti beneficiari | L’ATTO RICEVUTO è RITENUTO ILLEGITTIMO E QUINDI ANNULLABILE PER:
documenti allegati a supporto dei motivi indicati iSTANZA PRESENTATA DI PERSONA iSTANZA PRESENTATA TRAMITE TERZO SOGGETTO (allegare delega e documento del delegato) istanza presentata ad uffico sbagliato (nulla occorre fare) E’ STATO GIA’ PRESENTATO RICORSO (L’ATTO E’ COMUNQUE ANNULLABILE) NON E’ STATO ANCORA PRESENTATO RICORSO (ATTENZIONE A NON FAR SCADERE I TERMINI) LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO E’ STATA ACCOLTA IN TUTTO O IN PARTE (SI PUO’ ACCETTARE OPPURE PRESENTARE RICORSO SE NON SONO SCADUTI I TERMINI) OCCORRE PRESENTARE ISTANZA DI SGRAVIO E NON DI AUTOTUTELA |
||||||
documentazione necessaria | PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTOTUTELA REDATTA IN CARTA LIBERADOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL CONTRIBUENTE
EVENTUALE COMPILAZIONE DI DELEGA, SE NECESSARIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELL’EVENTUALE DELEGATO DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEI MOTIVI PER CUI SI CHIEDE AUTOTUTELA COPIA ATTO DI CUI SI CHIEDE L’ANNULLAMENTO
|
||||||
RECAPITI NECESSARIAL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA | MAIL _____________________________________________
TELEFONO ________________________________________
FAX ______________________________________________ |