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Estromissione 2017: versamento prima rata imposta sostitutiva

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Il Legislatore, con la Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016), ha consentito all’imprenditore (individuale) di estromettere dalla sfera imprenditoriale gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2016.  In particolare con la tabella che segue si vuole fornire una sintesi di quanto previsto per il 2017.

Legge di Stabilità 2017

Estromissione anno 2017

Cosa Disciplina
Ambito oggettivo Estromissione possibile per immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2016
Ambito soggettivo L’imprenditore individuale
Modalità di scelta Tramite comportamento concludente che andava assunto entro il 31/05/2017
Tassazione Imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra valore normale del bene estromesso e suo valore fiscale
Versamento imposta sostitutiva Due rate di cui la prima (60%) entro il 30/11/2017 e la seconda (40%) entro il 16/06/2018
Effetto retroattivo L’immobile fuoriesce dalla sfera imprenditoriale per entrare in quella personale, dal 1° gennaio 2017

Non possono, invece formare oggetto di estromissione:

  • i beni immobili “merce”;
  • i beni immobili che pur se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione (c.d. immobili patrimonio);
  • i beni immobili ad uso promiscuo (poiché in tal caso già rientrano nella sfera personale e non imprenditoriale).

L’imposta sostitutiva

L’estromissione (2017) comporta il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

Imposta sostitutiva  (VALORE NORMALE – VALORE FISCALE) x 8%

VALORE NORMALE: Si può scegliere (alternativamente) tra:

  • Valore di mercato (ai sensi dell’art. 9 TUIR);

oppure

  • valore catastale (dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, o del 25% per i terreni, e moltiplicata per il coefficiente previsto ai fini dell’imposta di registro di cui all’art. 52, D.P.R. n. 131/86).

Tuttavia, per le aree edificabili può essere assunto solo il valore di mercato.

VALORE FISCALE

Valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2016 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti

Imposta sostitutiva
Cosa Misura
Aliquota 8%
Base imponibile Valore normale – Valore fiscale

L’estromissione è ammessa anche in caso di base imponibile nulla (o negativa). – Circolare n. 26/E/2016. In particolare:

  • Valore normale > Valore fiscale – Estromissione ammessa – Imposta sostitutiva dovuta (8%)
  • Valore normale = Valore fiscale – Estromissione ammessa – Imposta sostitutiva NON dovuta
  • Valore normale < Valore fiscale – Estromissione ammessa – Imposta sostitutiva NON dovuta – Minusvalenza NON deducibile


Il versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito in due rate.

Versamento Imposta sostitutiva

(Estromissione 2017)

Cosa Importo Scadenza
Prima rata 60% dell’importo complessivo 30/11/2017
Seconda rata 40% dell’importo complessivo 16/06/2018

Per la compilazione dell’F24 valgono le seguenti regole (Risoluzione n. 73/E/2016):

Compilazione F24 per versamento

(Sezione erario)

Campo Contenuto
“Codice tributo” 1127
“Rateazione” (nulla)
“Anno di riferimento” Anno d’imposta cui si riferisce il versamento

Si consideri un immobile estromesso, per il quale:

  • Valore normale = 100.000 euro;
  • Valore fiscale = 70.000
  • Imposta sostitutiva = (100.000 – 70.000) x 8% = 2.400

 

Versamento Imposta sostitutiva

(Estromissione 2017)

Cosa Importo Scadenza
Prima rata (2.400 x 60%) = 1.440 30/11/2017
Seconda rata (2.400 x 40%) = 960 16/06/2018

 

Il ravvedimento

In caso di omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva, resta ferma la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 (Circolare n. 26/E/2016).

Poiché l’imposta sostitutiva è un tributo gestito dall’Agenzia delle Entrate, si rendono applicabili le seguenti sanzioni a titolo di ravvedimento:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno;
  • 1/10 del 15% (ossia 1,5%) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro il 30° giorno;
  • 1/9 del 15% (ossia 1,67%) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro il 90° giorno;
  • 1/8 del 30% (ossia 3,75%) se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/7 del 30% (ossia 4,29%) se la regolarizzazione avviene entro il termine presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/6 del 30% (ossia 5%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/5 del 30% (6%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione).
Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo.

 

Si supponga, ad esempio, che l’imprenditore non versi (entro il 30/11/2017) l’importo di 1.440 euro di cui sopra e che questi decida di ravvedersi il 22 dicembre 2017. Pertanto, in tale data verserà:

  • Imposta omessa = 1.440,00 euro
  • Sanzione = 1.440 x 1,5% = 21,60
  • Interessi = [(1.440 x 0,1%) /365] x 22 giorni = 0,09

Per interessi e sanzione non sono stati istituiti appositi codici tributo.

 

29 Nov 2017

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